Regione Piemonte - Formazione Professionale

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Obbligo di istruzione

Percorsi dell'obbligo di istruzione nella formazione professionale

Dal1° settembre 2007 è entrato in vigore l’obbligo d’istruzione elevato a 10 anni, in applicazione della legge 26 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 e sulla base del regolamento,contenente le linee guida, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139. Il nostro sistema scolastico compie così un passo molto importante per allinearsi con i sistemi di altri Paesi dell’Unione europea.

La Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente invita gli Stati membri a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare l’acquisizione di competenze chiave per preparare tutti i giovani alla vita adulta e offrire loro un metodo per continuare ad apprendere per tutto il corso della loro esistenza.

In Italia il 21% dei giovani tra i 18 e i 24 anni esce dal sistema istruzione senza né qualifica né diploma ed è in possesso della sola licenza media. Un dato superiore alla media europea e ancora lontano dall’obiettivo del 10% fissato a Lisbona 2000.

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a 10 anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà sociale.

Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), in cui si realizza in modo unitario il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al D.lgs n. 76 del 15/04/05.

Nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione, 2010-11, dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del D.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226.

L’accordo disciplina, nella fase di passaggio al nuovo ordinamento, i percorsi di qualifica e di diploma professionale e contiene 21 figure professionali di durata triennale e quadriennale.

Prende dunque avvio, accanto al riordino della scuola secondaria superiore (licei, istituti tecnici e professionali), anche il sistema di istruzione e formazione professionale (per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale). I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di tali percorsi, che rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni, sono definiti a livello nazionale.

Nell’ambito del piano di lavoro previsto dall’Accordo sono state predisposte anche le linee guida (art. 1-quinquies della legge n. 40/07) per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di IeFP regionali, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali.



Servizio a cura della Direzione 15 - Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro