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Gestione e prove esami
Esami finali e certificazione
Il processo di “accertamento, formalizzazione e certificazione delle competenze”, rappresenta uno degli elementi fondanti del Sistema di certificazione della Regione Piemonte così come individuato nella delibera di Giunta Regionale.
- Soggetti abilitati a svolgere corsi di formazione professionale
- Solo le strutture accreditate dalla Regione Piemonte possono realizzare interventi, corsi di formazione Professionale finanziati e/o riconosciuti della Regione Piemonte e delle Province Piemontesi.
- Soggetti abilitati al rilascio di attestazioni pubbliche
- Il rilascio di attestati presenti nel presente sito è ad esclusivo appannaggio di questi operatori della formazione accreditati titolari di corsi, a cui cioè l’ Ente pubblico competente Regione Piemonte o Province ha affidato o riconosciuto la possibilità di realizzare detti interventi formativi.
- Modalità per il rilascio degli attestati
- Solo il raggiungimento dei livelli minimi di preparazione previsti – standard minimi- consente il rilascio di una qualsiasi attestazione pubblica. Le modalità di verifica di questi standard sono indicati nell’allegato H) alla D.G.R. 152-3672 del 2 agosto 2006
- Modelli di attestati
- Gli attestati si compongono di un frontespizio e di un allegato che comprovano la certificazione pubblica..
Il frontespizio indica la denominazione della qualifica, i dati identificativi del percorso, i dati anagrafici del titolare, i dati relativi alla sede formativa con la firma del responsabile del corso e la firma dell’autorità pubblica competente in materia, titolare del rilascio dell’attestato. L’allegato descrive le competenze/attività acquisite dal soggetto al termine del percorso formativo.
- Valore legale degli attestati
- Vi sono attestati a rilievo giuridico, che hanno un valore, una spendibilità sancita da leggi o atti amministrativi , e attestati che non hanno alcuna validità giuridica, ma consentono di acquisire competenze professionali utilizzabili sul lavoro o per il proseguimento della formazione.
- Attestati a rilievo giuridico
- Solo gli attestati a rilievo giuridico riportano in calce la previsione normativa ai sensi e per gli effetti della quale l’attestato è stato rilasciato. Salvo diversa indicazione normativa, gli attestati a rilievo giuridico, sono rilasciati dall’autorità pubblica competente a seguito del superamento di un esame che si svolge alla presenza di una commissione esterna, anch’essa nominata dall’amministrazione pubblica competente. Si tratta di una certificazione di parte terza, cioè effettuata da un soggetto terzo esterno alla struttura formativa che sancisce i risultati conseguiti dai candidati e assegna l’idoneità al rilascio di un attestato. La maggior parte delle attività formative sono rivolte al rilascio di attestati a rilievo giuridico denominati Attestati di Qualifica. Tali attestati hanno il valore ad essi assegnato dalle leggi sulla formazione professionale (L. 845/78 e L.R. 63/95), sono validi ai fini dei pubblici concorsi e utili ai fini del lavoro subordinato e dell’inquadramento aziendale. Altre certificazioni previste da specifiche normative consentono il rilascio di attestati di abilitazione e di idoneità, che rappresentano titoli essenziali per l’esercizio dell’attività autonoma a cui si riferiscono. Per coloro che abbandonano anzi tempo i percorsi formativi il soggetto titolare dei corsi può rilasciare un Certificato di competenze composto anch’esso di due parti frontespizio e allegato e che riporterà le competenze acquisite dall’utente al momento dell’abbandono del percorso formativo.
- Attestati privi di valore giuridico
- Gli attestati privi di validità giuridica sono, salvo diversa specifica normativa di settore, gli attestati di frequenza e profitto. Questi attestati sono rilasciati dall’operatore della formazione, agli allievi meritevoli dei corsi, che hanno cioè raggiunto gli obiettivi formativi previsti ( standard minimi) da un percorso di frequenza. Si tratta di certificazione di parte seconda autorizzata in quanto è il soggetto titolare del corso, che previa verifica del raggiungimento dello standar minimo di preparazione previsto, rilascia agli utenti il relativo attestato di frequenza e profitto. Per coloro che abbandonano anzi tempo i percorsi formativi il soggetto titolare dei corsi può rilasciare un Certificato di competenze composto anch’esso di due parti frontespizio e allegato e che riporterà le competenze acquisite dall’utente al momento dell’abbandono del percorso formativo.
Modelli di attestati