Regione Piemonte - Formazione Professionale

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Apprendistato

Cosa si può fare

A seguito della comunicazione di avviamento è necessario:

  • Compilazione del PFI
  • Formazione e valutazione delle competenze del tutore

Il piano formativo individuale (PFI)

Il contratto di apprendistato deve essere corredato dal piano formativo individuale PFI (generale e di dettaglio) dell’apprendista ai sensi della normativa regionale (L.R. n. 2 del 26/01/2007; D.G.R. n. 66 – 6528 del 23/07/2007; D.D. n. 73 del 2/11/2007).

Possono compilare il PFI:

  • il legale rappresentante/persona autorizzata;
  • persona con carica aziendale;
  • un delegato responsabile;
  • il delegato PFI;
  • il tutore aziendale;
  • intermediari.

Per compilare il PFI, accedi all'applicativo GECO e s carica il documento “Piano formativo individuale”.

Per esercitarsi alla compilazione del Piano formativo Individuale, abbiamo realizzato un simulatore di PFI che consente di provare direttamente on-line la preparazione di un PFI, la sua valutazione e la stampa dei dati legati all'azienda, ai tutori ed agli apprendisti.

Il Simulatore di PFI consente di provare tutti gli strumenti on-line senza la preoccupazione di sbagliare, di inviare dati errati o di attivare delle procedure irreversibili. Chiunque lo desideri può utilizzarlo liberamente.

Formazione e valutazione delle competenze del tutore

Per diventare tutore è necessario formarsi attraverso uno specifico percorso composto da due strade:

  • Palestra formazione. Puoi utilizzarla quando vuoi.
  • Con un identico percorso accedendo dall'applicativo GECO, potrai formarti e procedere alla fase di valutazione e alla successiva attestazione delle competenze necessarie ad esercitare le funzioni specifiche del tutore aziendale.

Le imprese in possesso di specifici requisiti possono realizzare al proprio interno l’attività formativa dell’apprendista. A questo proposito le imprese devono autocertificare la propria capacità formativa.

Dichiarazione della capacità formativa

La procedura di autocertificazione della capacità formativa consente alle imprese che intendono erogare direttamente la formazione formale all’apprendista di attestare, mediante la compilazione dei modelli A e B il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale (D.G.R. n. 66 – 6528 del 23/07/2007; D.D. n. 73 del 2/11/2007).

Possono effettuare la dichiarazione di capacità formativa dell’impresa:

  • legale rappresentate/persona autorizzata;
  • persona con carica aziendale;
  • delegato responsabile;
  • intermediari.


Servizio a cura della Direzione 15 - Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro