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I
requisiti di accesso sono quelli indicati nellarticolo
11 della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 "Disciplina
delle attivita' di formazione e orientamento professionale".
Le
attività formative previste dalle direttive possono essere
affidate, con le priorità e le limitazioni definite dalle
direttive stesse e tramite apposite convenzioni, ai soggetti
indicati in possesso di specifici requisiti. |