Pubblicato Giovedì, 17 Luglio 2014
Dal 25 giugno 2014 è entrato in vigore il D.L. 91/2014, che, tra le altre cose, si occupa della combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture.
L'art. 14, comma 8, dichiara infatti che tale materiale non è considerato un rifiuto, per cui la sua combustione in loco non costituisce reato.
In particolare è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Per quanto riguarda la combustione in bosco di residui delle utilizzazioni forestali, restano valide le disposizioni della D.D. 392 del 21.02.2014.
Per ulteriori informazioni:
Settore Foreste
C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino
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Scritto da mpignochino