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Interventi selvicolturali all’interno della Rete Natura 2000: necessario il parere del soggetto gestore

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Scritto da mpignochino Martedì 10 Gennaio 2012

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La Regione Piemonte sta attualmente predisponendo la proposta di Misure di conservazione per i Siti della Rete Natura 2000 (da adottare ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009, “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”) riguardanti anche le tipologie forestali, in cui saranno definite le modalità di intervento selvicolturale il cui rispetto garantirà la conservazione dei diversi habitat e specie previsto dalle Direttive Comunitarie, esonerando gli interventi dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

Allo stato attuale però, l’articolo 30 del Regolamento forestale emanato con D.P.G.R. n. 8/R del 29.09.2011 non fa riferimento all’articolo 40 della l.r. 19/2009 né alla Valutazione di Incidenza, e non va quindi a disciplinare gli interventi selvicolturali attuabili all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 come invece previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 357/1997 alt e D.M. 17.10.2007).

Per questo motivo, fino all’adozione delle suddette Misure di conservazione o di specifici Piani di gestione, è necessario che gli interventi forestali all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 siano sottoposti ad una verifica preventiva circa l’eventuale necessità di attivare la Valutazione di Incidenza. Di tali verifiche si occupano i soggetti delegati alla gestione dei diversi Siti della Rete, oppure il Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Piemonte in caso di Siti non ancora assegnati ad appositi soggetti gestori.

In particolare:

  • nel caso di comunicazione semplice (art. 4 del regolamento forestale), il firmatario della comunicazione deve preventivamente chiedere al soggetto gestore del Sito il parere sulla necessità di attivare la Valutazione di Incidenza. Tale richiesta potrà essere effettuata anche attraverso gli sportelli forestali, ma in ogni caso il soggetto firmatario dovrà attendere il parere del soggetto gestore prima di poter avviare gli interventi.
  • nel caso di comunicazione con relazione tecnica o di autorizzazione (artt. 5 e 6 del regolamento forestale), il firmatario deve comunque ottenere il parere preventivo da parte del soggetto gestore del Sito relativo alla necessità di attivare la Valutazione di Incidenza. Tale parere dovrà essere allegato alla comunicazione o alla richiesta di autorizzazione. In ogni caso, qualora venisse rilasciata prima l’autorizzazione forestale, essa sarà esplicitamente vincolata all’ottenimento del parere del soggetto gestore, senza il quale non si potrà procedere con l’intervento.

Elenco deleghe gestione Siti Rete Natura 2000 attivate:

 

Per ulteriori informazioni:
Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette
Via Nizza, 18 - 10125 Torino
Tel. 011-4321387
Fax 011-4324759