Regione Piemonte


Home Regolamento forestale: nuove modifiche in vigore dal 26 agosto 2011


Regolamento forestale: nuove modifiche in vigore dal 26 agosto 2011

  • Stampa
  • E-mail
Scritto da mpignochino Giovedì 11 Agosto 2011

copertina guida ai tagli Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/R del 3 agosto 2011 (pubblicato sul BURP n. 32 del 11.08.2011) è stato emanato il regolamento regionale che apporta ulteriori modifiche al Regolamento forestale.

Tali modifiche, in vigore dal 26.08.2011, riguardano solo aspetti procedurali: le norme selvicolturali del Regolamento forestale restano valide.

 

Nel dettaglio:

1) fino a diversa disposizione regolamentare regionale qualunque intervento selvicolturale inferiore ai 2.000 metri quadrati di superficie, per singola proprietà e per anno solare, può essere eseguito in assenza di comunicazione semplice (al di fuori dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette);

2) fino a diversa disposizione regolamentare regionale nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all’art. 34 del Regolamento forestale e riguardanti superfici inferiori ai 2.500 metri quadrati, per singola proprietà e per anno solare, possono essere eseguiti previa comunicazione semplice (quindi senza relazione tecnica);

3) le pubbliche amministrazioni, quando eseguono interventi in amministrazione diretta o per i tagli affidati dalle stesse a cittadini beneficiari di uso civico, sono esentate dall'Iscrizione all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte nel caso in cui sia prevista la comunicazione corredata da relazione tecnica o l'autorizzazione regionale;

 

Restano valide le modifiche al Regolamento introdotte con D.P.G.R. n. 17/R del 04.11.2010:

4) non è più obbligatorio presentare una comunicazione semplice per gli impianti di arboricoltura da legno, di qualunque superficie; per attestare che gli impianti sono reversibili a fine ciclo colturale e non rientrano nella definizione di “bosco”, quindi a tutela del proprietario, lo stesso può presentare una comunicazione semplice (v. art. 1 del reg. di modifica n. 17/R);

5) gli interventi selvicolturali eseguiti nei boschi con funzioni di protezione diretta, nei boschi in stazioni vulnerabili e nei boschi da seme sono sottoposti alle ordinarie procedure previste dagli art. 4, 5 e 6 del regolamento forestale (non è più obbligatorio presentare un progetto).

 

Per ulteriori informazioni:
Settore Politiche Forestali
C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino
e-mail: