Periodi di taglio dei cedui
Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)” emanato il 20.09.2011 ed in vigore a partire dal 22.09.2011 i periodi di taglio dei boschi cedui sono così definiti:
Art. 18.
(Epoche di intervento)
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I tagli nei boschi cedui sono consentiti nei seguenti periodi:
a) dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;
b) dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
c) dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m.
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I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
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Le operazioni di concentramento nei tagli di cui ai comma 1 devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio, le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l’anno.
Oltre 1.000 metri di quota il termine per il concentramento è esteso a novanta giorni. -
La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.
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Sono consentiti tutto l’anno:
a) interventi in fustaia e nella componente a fustaia dei boschi a governo misto;
b) tagli intercalari in tutti i boschi;
c) tagli di avviamento a fustaia;
d) interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all’articolo 41;
e) ripuliture;
f) abbattimento e sgombero di piante morte, deperienti o schiantate da eventi atmosferici.
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 12 Ottobre 2011 )


