Detti soggetti devono essere rientrati dall'estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un comune del Piemonte.
Concessione di un contributo "una tantum", in conto capitale, per investimenti finalizzati all'avvio di un'attività produttiva, in forma singola o in cooperativa, nei settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e del Turismo. Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l'80% dei soci deve avere le caratteristiche soggettive per poter essere destinatario del contributo.
I contributi si riferiscono a:
La vigente normativa prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano finalizzati all'avvio dell'attività (produttiva, commerciale, di servizio); l'esistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari per l'accoglimento della domanda.
I contributi relativi ai punti 1 e 2 possono cumularsi nei relativi limiti di spesa e sono concessi in un'unica soluzione, a fronte della presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta acquisizione dei beni in proprietà e/o l'avvenuta effettuazione della ristrutturazione.
Le domande devono essere presentate al Comune presso il quale l'emigrato ha fissato la prima residenza ed intende avviare la propria attività, entro due anni dalla data dell'avvenuto rientro in Piemonte, normalmente prima dell'inizio dell'attività stessa, ma, in ogni caso, entro il termine massimo di sei mesi dall'inizio attività.
Il contributo non può essere cumulato con contributi disposti da altre leggi regionali o statali riferiti agli stessi beni.
Il bene soggetto al contributo è sottoposto al vincolo di destinazione rispetto all'uso previsto per la durata di cinque anni, se trattasi di immobili, di tre anni se trattasi di macchinari ed attrezzature. Per lo stesso lasso di tempo, il soggetto beneficiario si impegna a non trasferire ad altri soggetti l'autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività produttiva.
Le clausole di cui sopra devono essere riportate nel provvedimento di ammissione al contributo da parte dell'Ente locale che prevedrà inoltre la revoca del contributo nel caso di inosservanza di una di esse.
I contributi per l'avvio nuove attività sono cumulabili con le indennità di prima sistemazione e sono compatibili con l'eventuale contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove sussistano le condizioni che ne costituiscano il presupposto.