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Emigrazione e piemontesi nel mondo

Sommario:




Contributi previsti dal programma attuativo

Contributo per l'incentivazione di attività produttive

Chi può richiedere il contributo
  1. Emigrati di origine piemontese per nascita o residenza al momento dell'espatrio, in possesso della cittadinanza italiana al momento dell'espatrio, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti alla data di rientro;
  2. coniuge ed i figli dei soggetti di cui al punto precedente.
    Detti soggetti devono essere rientrati dall'estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

Detti soggetti devono essere rientrati dall'estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un comune del Piemonte.

Descrizione del contributo

Concessione di un contributo "una tantum", in conto capitale, per investimenti finalizzati all'avvio di un'attività produttiva, in forma singola o in cooperativa, nei settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e del Turismo. Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l'80% dei soci deve avere le caratteristiche soggettive per poter essere destinatario del contributo.
I contributi si riferiscono a:

  • acquisizione di immobili da destinare all'attività di ristrutturazione degli stessi e possono anche riferirsi ad immobili avuti in locazione;
  • acquisizione di arredi, macchinari ed attrezzature necessarie per l'avvio dell'attività.

La vigente normativa prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano finalizzati all'avvio dell'attività (produttiva, commerciale, di servizio); l'esistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari per l'accoglimento della domanda.

Entità del contributo
  1. per l'acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi o del costo della ristrutturazione, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di euro 7500,00.
  2. per l'acquisizione di beni mobili, il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di euro 3.700,00.

I contributi relativi ai punti 1 e 2 possono cumularsi nei relativi limiti di spesa e sono concessi in un'unica soluzione, a fronte della presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta acquisizione dei beni in proprietà e/o l'avvenuta effettuazione della ristrutturazione.

Domande di concessione ed erogazione del contributo

Le domande devono essere presentate al Comune presso il quale l'emigrato ha fissato la prima residenza ed intende avviare la propria attività, entro due anni dalla data dell'avvenuto rientro in Piemonte, normalmente prima dell'inizio dell'attività stessa, ma, in ogni caso, entro il termine massimo di sei mesi dall'inizio attività.

Obblighi ed incompatibilità

Il contributo non può essere cumulato con contributi disposti da altre leggi regionali o statali riferiti agli stessi beni.
Il bene soggetto al contributo è sottoposto al vincolo di destinazione rispetto all'uso previsto per la durata di cinque anni, se trattasi di immobili, di tre anni se trattasi di macchinari ed attrezzature. Per lo stesso lasso di tempo, il soggetto beneficiario si impegna a non trasferire ad altri soggetti l'autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività produttiva.
Le clausole di cui sopra devono essere riportate nel provvedimento di ammissione al contributo da parte dell'Ente locale che prevedrà inoltre la revoca del contributo nel caso di inosservanza di una di esse.

Cumulabilità

I contributi per l'avvio nuove attività sono cumulabili con le indennità di prima sistemazione e sono compatibili con l'eventuale contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove sussistano le condizioni che ne costituiscano il presupposto.


e-mail: emigrazione@regione.piemonte.it

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Piazza Castello, 165 - Torino
tel. 011.4321318 - fax 011.4323147

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