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*  
Legge 17.2.1992, n. 179, VIII programma di edilizia residenziale agevolata. L.R. 15.3.2001, n. 5.
Attuazione degli interventi


* Leggi Regionali 6.12.1999 n. 31 (F.I.P.) e 15.3.2001, n. 5
   
 

Prot. 6777/18.2
Provvedimenti regionali

Al Sindaco
del Comune ...


OGGETTO: Leggi Regionali 6.12.1999 n. 31 (F.I.P.) e 15.3.2001, n. 5. Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata. Attuazione degli interventi, nota esplicativa.


Premesse

Con la legge regionale 6.12.1999, n. 31, (pubblicata sul supplemento al n. 49 del BUR del 10.12.1999), è stata, tra l'altro, approvata la scheda edilizia residenziale agevolata che prevede l'erogazione di anticipazioni finanziarie a favore di Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a cura degli stessi Comuni e dei loro Consorzi, Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.), Cooperative Edilizie a proprietà indivisa o divisa e loro Consorzi, Imprese di Costruzione e Cooperative di Produzione e Lavoro e loro Consorzi, per la realizzazione di interventi di recupero e nuova costruzione in regime di edilizia residenziale agevolata.

La legge regionale 15.3.2001, n. 5, (pubblicata sul 2° supplemento al n. 14 del BUR del 4.4.2001), avente titolo "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')", al Capo III, Edilizia Residenziale Pubblica, artt. 89 e seguenti, disciplina le competenze in capo alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni. In particolare l'art. 91, secondo comma, stabilisce, tra l'altro, che sono delegate ai Comuni le funzioni relative:
a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
per quanto riguarda le funzioni di cui al punto a), il 4° comma del medesimo articolo fa salva la facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, di avvalersi dell'Amministrazione regionale per lo svolgimento di tali funzioni.

Ai sensi delle citate leggi regionali n. 31/99 e n. 5/01 si rende necessario fornire le prime indicazioni in merito allo svolgimento delle competenze delegate ai comuni, in attuazione delle deliberazioni di seguito richiamate.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 14-1635 del 11.12.2000, (pubblicata sul BUR n. 1 del 3.1.2001), sono state approvate alcune specificazioni relative alle indicazioni contenute nella L.R. 31/99 e sono state ripartite tra i Comuni le risorse finanziarie di cui agli obiettivi previsti dalla citata legge. Dalla data di comunicazione regionale, avvenuta il 19.12.2000, di attribuzione al Comune delle risorse finanziarie decorrono i termini (18 mesi) entro i quali i soggetti attuatori devono addivenire all'inizio dei lavori, pena la revoca di diritto del contributo concesso.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2-3423 del 9.7.2001, (pubblicata sul BUR n. 30 del 25.7.2001), ad oggetto "L.R. 6.12.1999, n. 31. Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.). Scheda Edilizia Residenziale Agevolata. Criteri ed indirizzi per l'attivazione degli interventi finanziati" ha individuato, tra l'altro, una spesa massima annuale di lire 8 miliardi a regime per contributi integrativi da concedere ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i. per gli alloggi destinati alla locazione permanente e la possibilità, a parità di contributo, di realizzare un numero di alloggi inferiore a quello previsto.

Con la determinazione n. 121 del 24.7.2001, (che sarà pubblicata sul BUR n. 31 del 1.8.2001), ad oggetto "L.R. 6.12.1999, n. 31, Fondo Investimenti Piemonte, Scheda Edilizia Residenziale Pubblica, ricognizione dei finanziamenti attribuiti. Individuazione dell'ammontare dei mutui sui quali possono essere richiesti i contributi integrativi ai sensi della L.R. 17.5.1976, n. 28 e s.m.i." si è proceduto alla ricognizione sia dei finanziamenti F.I.P. che dell'ammontare dei mutui sui quali è possibile richiedere i contributi di cui alla L.R. 28/76. La L.R. 17.5.1976, n. 28 e s.m.i. e la circolare esplicativa n. 15/PET dell'1.12.1998 sono reperibili alla pagina: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/L1976028.html

Sono di seguito riportati in sintesi l'iter procedurale comunale e gli adempimenti a carico del soggetto attuatore ai fini dell'erogazione dei contributi da parte degli uffici regionali. Ciò in quanto permane di competenza della Regione la gestione finanziaria e l'assestamento degli interventi.


Iter procedurale comunale

Per quanto attiene l'esame e la verifica sull'attuazione degli interventi, sia per gli aspetti tecnici che per i requisiti soggettivi dei beneficiari, i Comuni devono fare riferimento al vigente "Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata" promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23.6.1994, (pubblicato sul BUR n, 26 del 29.6.1994), modificato con la deliberazione C.R. n. 877-12426 del 20.9.1994, (pubblicata sul BUR n. 42 del 19.10.1994). Si rileva che il citato Regolamento dovrà essere oggetto di una prossima revisione, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla nuova normativa in materia di delega e di autocertificazione ed alla programmazione regionale dei finanziamenti di edilizia agevolata.


Relativamente ai costi ed ai dati dimensionali degli interventi, la Giunta Regionale con deliberazione n. 29-42602 del 23.1.1995, (pubblicata sul BUR n. 9 del 1.3.1995), ha approvato i limiti di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con la D.G.R. n. 9-29499 del 1.3.2000, (pubblicata sul BUR n. 12 del 22.3.2000). Infine con deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2701 del 9.4.2001, (pubblicata sul BUR n. 19 del 9.5.2001), sono stati adeguati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata.

Gli uffici regionali hanno predisposto i nuovi modelli di Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) per gli interventi di nuova costruzione (Q.T.E. A/N) e recupero edilizio (Q.T.E. A/R) da compilarsi rispettivamente per gli obiettivi A1 e A2 della Scheda allegata alla L.R. 31/99. E' stato inoltre predisposto il modello di Q.T.E. per le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i. (Q.T.E. A/U) relativo agli interventi di cui all'obiettivo B della citata Scheda.

Per quanto riguarda invece l'obiettivo A3 della Scheda, interventi di riqualificazione architettonica ed ambientale, risanamento e manutenzione straordinaria delle parti comuni di fabbricati, considerate le caratteristiche tecniche di tale tipologia di opere, il Comune deve acquisire dal soggetto attuatore copia di perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato in qualità di direttore dei lavori, attestante il tipo di intervento attuato, l'importo dei lavori eseguiti, la data di inizio e ultimazione dei lavori, il numero di alloggi interessato dall'intervento, l'impresa esecutrice.

Relativamente alla verifica dei limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti degli alloggi realizzati mediante l'utilizzo dei contributi di cui all'obiettivo A2, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2768 del 17.4.2001, (pubblicata sul BUR n. 17 del 24.4.2001), si è provveduto all'aggiornamento dei medesimi.

I Comuni provvedono all'approvazione del progetto e del relativo Q.T.E., alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti o degli assegnatari degli alloggi finanziati ai sensi degli obiettivi A1 e A2. Per quanto riguarda gli alloggi, di cui all'obiettivo A1, realizzati dalle A.T.C., i beneficiari finali devono possedere i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore.

I Comuni trasmettono agli uffici regionali la documentazione sotto elencata.

Per gli obiettivi A1 e A2:
1) Attestato di localizzazione;
2) Attestato di inizio lavori;
3) Attestato di ultimazione lavori;
4) Verbale di sopralluogo;
5) Originale o copia conforme del modello di Q.T.E. (Iniziale, Variante, Finale) approvato dal Comune;
6) Attestato del possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari, solo per l'obiettivo A2;
7) Copia del provvedimento comunale di assegnazione degli alloggi realizzati con i contributi di cui all'obiettivo A1;

Per l'obiettivo B:
1) Attestato di inizio lavori;
2) Attestato di ultimazione lavori;
3) Verbale di sopralluogo;
4) Originale o copia conforme del modello di Q.T.E. (Iniziale, Variante, Finale) approvato dal Comune;

Per l'obiettivo A3
1) Originale o copia conforme della perizia asseverata.


Adempimenti del soggetto attuatore

Per tutti gli interventi finanziati a valere sui fondi F.I.P., con l'esclusione degli interventi di cui all'obiettivo A3, antecedentemente all'erogazione del contributo, dovrà essere stipulata, a cura e a spese dei soggetti attuatori, polizza assicurativa "all risk" e postuma decennale per garantire la qualità dell'esecuzione degli interventi e la salvaguardia degli aventi diritto. Per quanto concerne il contenuto delle polizze assicurative, occorre fare riferimento a quanto stabilito con la D.G.R. n. 12-29914 del 13.4.2000, punto 3) delle premesse al deliberato, (pubblicata sul BUR n. 19 del 10.5.200). Si fa presente che, a richiesta dell'acquirente, il compromesso di vendita dell'alloggio dovrà essere registrato.

Ai fini dell'erogazione del contributo di cui alla L.R. 31/99 i soggetti attuatori dovranno trasmettere agli uffici regionali la seguente documentazione:
1) Copia delle polizze assicurative stipulate (all risk e decennale postuma), per gli obiettivi A1, A2 e B;
2) Stato avanzamento lavori (S.A.L.), per gli obiettivi A1, A2 e B. Il S.A.L. dovrà essere vistato dal Responsabile del procedimento comunale;
3) Certificazione Antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo 8.8.1994, n. 490, della Prefettura, ovvero la certificazione rilasciata dall C.C.I.A.A. di competenza, sulla base del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998, per l'obiettivo A2. Tale documentazione dovrà essere prodotta e trasmessa semestralmente;
4) Fideiussione bancaria o assicurativa o cessione di credito all'Istituto Mutuante a garanzia della restituzione alla Regione del contributo erogato per gli obiettivi A1, A2, A3 e B. Gli uffici regionali hanno in corso la revisione degli schemi predisposti a tale fine che potranno essere forniti, su richiesta, ai soggetti attuatori.

La richiesta di contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i., per gli alloggi destinati alla locazione permanente, dovrà essere avanzata dai soggetti attuatori agli uffici regionali successivamente all'approvazione del Q.T.E. da parte del Comune.

Le Cooperative a proprietà indivisa che richiedono contributi integrativi ai sensi della L.R. 28/76 dovranno inviare copia della convezione stipulata con il Comune, ovvero dichiarazione, a firma del legale rappresentante della Cooperativa, con la quale si attesta per ciascun intervento, che ricade in tale fattispecie e la data della stipula della convenzione.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Edilizia, Settore Attuazione degli Interventi in Materia Edilizia, ai seguenti funzionari:
Ufficio tecnico:
- Arch. Marco Trivellin Telefono 011/4323709
- P.A. Domenico Italiano Telefono 011/4322579
- Geom. Firmino Conti Telefono 015/8551535 (sede di Biella)
Ufficio requisiti:
- Rag. Silvana Nizzia Telefono 011/4322565
Uffici mutui:
- Dott. Bruno Bonante Telefono 011/4322544
- Rag. Luciana Ribbeni Telefono 011/4324397
- Sig.ra Marilena Guarna Telefono 011/4322569

Segreteria di Settore:

Telefoni: 011/4323888 - 011/4325115

La presente nota sarà inviata, per opportuna conoscenza, anche alle Associazioni dei diversi soggetti attuatori interessati ed alle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte (A.T.C.).

Considerato che l'iter procedurale sopra descritto costituisce una prima applicazione della normativa in materia di delega, si conferma la disponibilità degli uffici scriventi a fornire ogni ulteriore chiarimento per lo svolgimento delle competenze attribuite mediante successive note esplicative o la convocazione di specifiche riunioni.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.

L'Assessore Regionale
all'Urbanistica, Pianificazione
Territoriale, Edilizia Residenziale
Dott. Franco Maria Botta


Funz. Est.
Arch. M. Mana Resp. Settore
Arch.G. Franzo

Direttore Regionale
Arch. Giuseppe Brunetti

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Servizio a cura della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

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