regione piemonte
edilizia

Affitti concordati Affitti concordati
Affitti concordati
Legge 431/98

Pubblicazioni Pubblicazioni
La casa: è importante sapere che ...
Rapporto sull'Edilizia Residenziale Pubblica
in Piemonte
Cartografie
Quaderni della
Regione Piemonte
Relazione sul primo biennio Programma casa
*  
Leggi regionali 6.12.1999, n. 31 (F.I.P.) e 15.3.2001, n. 5. Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata.
Attuazione degli Interventi


* Legge 17.2.1992, n. 179, VIII programma di edilizia residenziale agevolata. L.R. 15.3.2001, n. 5.
   
 
Provvedimenti regionali e modulistica

Prot. 10474/18/2
6 dicembre 2001

Al Sindaco
del Comune ...


OGGETTO: legge 17.2.1992, n. 179, VIII programma di edilizia residenziale agevolata. L.R. 15.3.2001, n. 5. Attuazione degli interventi, nota esplicativa.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 21-15138 del 26.9.1995, successivamente modificata con le deliberazioni n. 273-12410 del 30.7.1996 e n. 393-9131 del 19.6.1997, ha approvato l'VIII programma di edilizia residenziale pubblica agevolata, quadriennio 1992-95, finanziato ai sensi della legge 179/92 e con le disposizioni finanziarie derivanti dall'art. 4 bis delle legge 637/83.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 12-28366 del 18.10.1999 sono stati approvati i bandi di concorso relativi all'VIII programma di edilizia agevolata. Con le determinazioni dirigenziali in data 3.8.2001 sono state approvate le graduatoria definitive di concessione dei finanziamenti relative ai diversi bandi. Tali determinazioni sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14.8.2001, pertanto, ai sensi dell'art. 3 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., i tredici mesi per addivenire all'inizio lavori ed apertura del cantiere scadono il 14.9.2002.

La legge regionale 15.3.2001, n. 5, (pubblicata sul 2° supplemento al n. 14 del BUR del 4.4.2001), avente titolo "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')", al Capo III, Edilizia Residenziale Pubblica, artt. 89 e seguenti, disciplina le competenze in capo alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni. In particolare l'art. 91, secondo comma, stabilisce, tra l'altro, che sono delegate ai Comuni le funzioni relative:

a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

per quanto riguarda le funzioni di cui al punto a), il 4° comma del medesimo articolo fa salva la facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, di avvalersi dell'Amministrazione regionale per lo svolgimento di tali funzioni.

A seguito dell'avvio della fase attuativa degli interventi è emersa la necessità, anche su segnalazione di alcuni operatori beneficiari dei finanziamenti, di fornire ulteriori modalità e criteri per l'attuazione dei medesimi. La Giunta Regionale con la deliberazione n. 3-4667 del 3.12.2001 (che sarà pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 12.12.2001) ha stabilito gli ulteriori criteri.

Sono di seguito riportati in sintesi l'iter procedurale comunale e gli adempimenti a carico del soggetto attuatore ai fini dell'erogazione dei contributi da parte degli uffici regionali. Ciò in quanto permane di competenza della Regione la gestione finanziaria e l'assestamento degli interventi, relativamente alla variazione del numero degli alloggi ammessi a finanziamento e all'accertamento delle economie.

A seguito del ricevimento degli atti unilaterali d'obbligo da parte dei soggetti attuatori di accettazione del finanziamento, come previsto dal bando, sarà comunicato il numero del Codice dell'intervento (C.I.), che dovrà essere sempre riportato sia nella modulistica predisposta che nelle comunicazioni con gli uffici regionali.

Iter procedurale comunale

Per quanto attiene l'esame e la verifica dell'attuazione degli interventi, sia per gli aspetti tecnici che per i requisiti soggettivi dei beneficiari, i Comuni devono fare riferimento al vigente "Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata" promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23.6.1994, (pubblicato sul BUR n. 26 del 29.6.1994), modificato con la deliberazione C.R. n. 877-12426 del 20.9.1994, (pubblicata sul BUR n. 42 del 19.10.1994). Si rileva che il citato Regolamento dovrà essere oggetto di una prossima revisione, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla nuova normativa in materia di delega e di autocertificazione ed alla programmazione regionale dei finanziamenti di edilizia agevolata.

Relativamente ai costi ed ai dati dimensionali degli interventi, la Giunta Regionale con deliberazione n. 29-42602 del 23.1.1995, (pubblicata sul BUR n. 9 del 1.3.1995), ha approvato i limiti di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con la D.G.R. n. 9-29499 del 1.3.2000, (pubblicata sul BUR n. 12 del 22.3.2000). Da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 6-4545 del 26.11.2001 (pubblicata sul BUR n. 49 del 5.12.2001), sono stati adeguati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

Gli uffici regionali hanno predisposto i nuovi modelli di Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) per gli interventi di nuova costruzione (Q.T.E. A/N), recupero edilizio (Q.T.E. A/R) e risanamento parti comuni di immobili (Q.T.E. A/R/M).

Relativamente alla verifica dei limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti degli alloggi realizzati, con la Determinazione Dirigenziale n. 201 del 21.11.2001, (pubblicata sul BUR n. 49 del 5.12.2001) si è provveduto all'aggiornamento dei medesimi.

Si rammenta che i limiti di reddito sono aggiornati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita, rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell'anno precedente.

I Comuni provvedono all'approvazione del progetto e del relativo Q.T.E., alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti o degli assegnatari degli alloggi, nonchè alla verifica del rispetto degli impegni assunti dal soggetto attuatore risultanti dalla domanda di partecipazione al bando già in possesso del comune. Si richiamano in particolare le sanzioni previste dal bando nel caso in cui il soggetto attuatore non rispetti gli impegni assunti in merito alla tipologia degli alloggi, ai nubendi e al risparmio energetico.

I Comuni trasmettono agli uffici regionali la documentazione sotto elencata:

- Attestato di localizzazione e conformità;
- Attestato di inizio lavori;
- Attestato del raggiungimento del 50% dei lavori;
- Attestato di ultimazione lavori;
- Verbale di sopralluogo per interventi di nuova costruzione e recupero;
- Verbale di sopralluogo risanamento parti comuni di immobili;
- Originale o copia conforme del modello di Q.T.E. (Iniziale, Variante, Finale) approvato dal Comune;
- Dichiarazione relativa al risparmio energetico;
- Attestato del possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari;
- Sottoscrizione di vincolo ad occupare l'alloggio per almeno cinque anni dalla data di acquisto (solo per la vendita o il patto di futura vendita).

Adempimenti del soggetto attuatore ed erogazione dei finanziamenti

I bandi prevedono che all'accredito dei fondi in acconto, il soggetto attuatore, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni del bando, fornisca fideiussione a prima richiesta, bancaria o assicurativa, che sarà svincolata alla stipula dei rogiti notarili, nel caso di vendita, o dei contratti di affitto. Le fideiussioni dovranno contenere la espressa condizione che il fideiubente è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale, senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1945 del codice civile.

Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:

a) 35% del finanziamento riconosciuto all'apertura del cantiere;
b) 35% (ulteriore) del finanziamento riconoscimento al raggiungimento del 50% dei lavori;
c) saldo del finanziamento riconosciuto alla stipula dei rogiti notarili (per la vendita) o alla stipula del contratto di affitto/assegnazione (per la locazione) e comunque non prima del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità (ad esclusione del bando risanamento parti comuni). Qualora per motivi non dipendenti dall'operatore, alla stipula dei rogiti notarili o del contratto di assegnazione non sia possibile avere il certificato di abitabilità, l'operatore può presentare fideiussione a prima richiesta per l'importo di finanziamento residuo. In tale caso il saldo riconosciuto sarà erogato dalla Regione e la fideiussione sarà svincolata alla presentazione del certificato abitabilità/agibilità.

Per gli interventi destinati alla locazione permanente, per i quali il 50% del contributo concesso deve essere restituito alla Regione a partire dal 31° anno dall'erogazione, a garanzia della restituzione del contributo alla Regione l'operatore beneficiario del finanziamento sottoscrive e trasmette agli uffici regionali un atto pubblico di iscrizione di ipoteca ventennale volontaria, da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari, di 1° grado, o di 2° grado nel caso in cui vi sia anche un mutuo fondiario, a favore della Regione Piemonte e da rinnovare alla scadenza.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento gli uffici regionali devono acquisire la seguente documentazione:

1) erogazione del 35%, apertura del cantiere:
- attestato di localizzazione e conformità;
- attestato di inizio lavori;
- fideiussione bancaria o assicurativa, relativa al 35% del contributo;
- certificazione Antimafia, nei casi previsti dalla legge, ai sensi del Decreto Legislativo 8.8.1994, n. 490, della Prefettura, ovvero la certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. di competenza, sulla base del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998. Tale documentazione dovrà essere prodotta e trasmessa semestralmente;

2) erogazione dell'ulteriore 35%, al raggiungimento del 50% dei lavori:
- attestato del raggiungimento del 50% dei lavori;
- fideiussione bancaria o assicurativa, relativa al 70% del contributo;
- Q.T.E. approvato dal Comune;

3) saldo del finanziamento riconosciuto:
- attestato di ultimazione lavori;
- certificato di abitabilità/agibilità (ad esclusione del bando risanamento parti comuni) o fideiussione relativa al 100% del contributo;
- Q.T.E. finale approvato dal Comune e accertamento eventuali economie di programma;
- attestati requisiti soggettivi degli acquirenti o assegnatari;
- rogiti notarili/contratti di assegnazione per la locazione;
- ipoteca ventennale volontaria (solamente per gli interventi destinati alla locazione permanente per i quali il 50% del contributo deve essere restituito alla Regione a partire dal 31° anno dall'erogazione) e copia della convenzione stipulata tra il soggetto attuatore ed il comune.

In allegato alla presente nota è riportato l'elenco dei provvedimenti regionali sopra citati, dei modelli di Q.T.E., degli attestati, dello schema di polizza fideiussoria VIII programma, ecc. che sono reperibili presso il sito internet: http..//www.regione.piemonte.it/edilizia/index.htm, a decorrere dal 12.12.2001, alla voce: Pubblicazioni: "Legge 17.2.1992, n. 179, VIII programma di edilizia residenziale agevolata. L.R. 15.3.2001, n. 5. Attuazione degli interventi". Provvedimenti regionali e modulistica.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Edilizia, Settore Attuazione degli Interventi in Materia Edilizia, ai seguenti funzionari:
Ufficio tecnico:
- Arch. Marco Trivellin Telefono 011/4323709
- P.A. Domenico Italiano Telefono 011/4322579
- Geom. Firmino Conti Telefono 015/8551535 (sede di Biella)
Ufficio requisiti:
- Rag. Silvana Nizzia Telefono 011/4322565
Ufficio mutui:
- Dott. Bruno Bonante Telefono 011/4322544
- Rag. Luciana Ribbeni Telefono 011/4324397
- Sig.ra Marilena Guarna Telefono 011/4322569

Segreteria di Settore:
Telefoni: 011/4323888 - 011/4325115

La presente nota sarà inviata, per opportuna conoscenza, alle Associazioni dei diversi soggetti attuatori interessati ed alle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte (A.T.C.).

Considerata la complessità dell'iter procedurale sopra descritto, si conferma la disponibilità degli uffici scriventi a fornire ogni ulteriore chiarimento per lo svolgimento delle competenze attribuite mediante successive note esplicative o la convocazione di specifiche riunioni.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.


L'Assessore Regionale
all'Urbanistica, Pianificazione
Territoriale, Edilizia Residenziale
Dott. Franco Maria Botta

Funz. Est.
Arch. Marco Trivellin
Funz. Est.
Arch. Mario Mana

Il Responsabile del Settore
Arch.Giuseppina Franzo

Direttore Regionale
Arch. Giuseppe Brunetti

Torna su



 

Servizio a cura della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

Regione Piemonte Home Page