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Legge 431/98

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Rapporto sull'Edilizia Residenziale Pubblica
in Piemonte
Quaderni della
Regione Piemonte
*  
Leggi regionali 6.12.1999, n. 31 (F.I.P.) e 15.3.2001, n. 5. Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata.
Attuazione degli Interventi
Legge 17.2.1992, n. 179, VIII programma di edilizia residenziale agevolata. L.R. 15.3.2001, n. 5.
Attuazione degli interventi


contributi contributi
   
  FONDO SOCIALE A FAVORE DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Il fondo prevede la corresponsione di contributi agli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori.

* L.R. 17/02/2010 n. 3, art. 20
* Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale art. 7 “ definizione di morosità incolpevole” BUR n. 40 del 6 ottobre 2011 supplemento ordinario 1
* Regolamento del fondo sociale BUR n. 40 del 6 ottobre 2011 supplemento ordinario 1


nb: I regolamenti e le disposizioni della LR n. 3/2010, cui si da attuazione, sono entrati in vigore dal 4 gennaio 2012 vedi il capitolo Edilizia Sociale inserito nella pagina web ufficiale dell’Edilizia.

Definizione di moroso incolpevole:
È definito moroso incolpevole il nucleo:
a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2 sotto riportato;
b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale.

E’ pertanto necessario possedere entrambi i requisiti a) di reddito e b) di versamento di una quota

Articolo 2 Limite di accesso all'edilizia sociale

1. Il limite massimo di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso all'edilizia sociale, di cui all' articolo 3, comma 1, lettera i), della l.r. 3/2010, è stabilito in 20.000,00 euro.


2. Il limite di cui al comma 1 è aggiornato ogni anno dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Procedura:
Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo. A tal fine, gli enti gestori sono tenuti a informare tempestivamente gli assegnatari in condizione di morosità della possibilità di accedere al fondo sociale e delle relative modalità di accesso.

Finanziamenti: Il contributo è riconosciuto all'assegnatario sotto forma di riduzione della morosità incolpevole.
La Struttura regionale competente provvede, sulla base delle risorse disponibili, all'erogazione a favore degli enti gestori
delle somme loro spettanti.
La disponibilità annua del fondo è ripartita dalla Struttura regionale competente in misura proporzionale all'ammontare della
morosità incolpevole.
Ai fini della ripartizione, gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente.

Informazioni:
Uffici Inquilinato delle A.T.C. competenti per territorio, Uffici Casa dei Comuni, Assessorato all'urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia residenziale - Direzione Edilizia - Settore disciplina e vigilanza in materia edilizia sociale- Via Lagrange, 24 - 10123 Torino – tel. 011.432-1455 - 011. 432.2665 - 011. 432.2554


 

Servizio a cura della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

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