Per l’accesso e l’esercizio di un’attività commerciale nel settore alimentare o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate anche nei confronti di una cerchia determinata di persone, ai sensi dell’art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della Direttiva servizi 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
Inoltre, nonostante l’art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 non riconosca espressamente come requisito valido, l’essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), ai fini della qualificazione professionale per l’esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello sviluppo economico, nel parere n. 61559 del 31/05/2010, ha successivamente sostenuto che è da considerare in possesso del requisito professionale per l’esercizio delle attività di cui trattasi, chi sia stato iscritto al REC ai sensi della Legge 426/1971 “Disciplina del Commercio” o ai sensi della Legge 287/1991 “Attività di somministrazione di alimenti e bevande” e non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi.
Il superamento dell’esame d’idoneità previsto per l’iscrizione al REC, senza la successiva iscrizione al registro medesimo, consente allo stesso modo di riconoscere i requisiti professionali richiesti dalla legge, secondo la norma regionale della legge n. 38/2006 s.m.i. e la risoluzione del MISE n. 77536 del 23/06/2010.