Regione Piemonte - Commercio

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Promozione Fieristica

Con la legge regionale n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico del Piemonte” la nostra Regione ha dato attuazione ai principi comunitari sulla libertà d’impresa, ha semplificato e ridotto al minimo le procedure burocratiche e introdotto il concetto della promozione, anche internazionale, del “prodotto-fiera”.

Le fiere sono un forte strumento di marketing, di comunicazione, di aggiornamento professionale per imprese ed enti, oltre a rappresentare un’attrattiva ed una risorsa importantissima per il territorio dal punto di vista economico, culturale, turistico.

8 fiere internazionali, 32 nazionali, 97 regionali, oltre 350 fiere locali, oggi presenti in Piemonte testimoniano la capacità del territorio di offrire ai visitatori momenti espositivi qualificati per produzioni innovative, da un lato, e tradizioni centenarie dall’altro, riscoperte in modo produttivo e trasformate in risorsa per lo sviluppo.

La Regione non ha un ruolo di programmazione degli eventi, ma può e deve esercitare un’azione di coordinamento, di razionalizzazione e di controllo individuando e premiando le eccellenze e contribuendo al loro successo.

Il supporto dell’intervento pubblico alle iniziative più importanti, la collaborazione con gli organizzatori pubblici e privati affinché gli eventi assumano valore al di là dei confini geografici del Piemonte, dell’Italia e dell’Europa sono gli obiettivi che la Regione persegue, compatibilmente con le risorse disponibili e con la programmazione interassessorile degli interventi.

Accanto a poche grandi Fiere, che vengono incentivate attraverso inviti mirati a giornalisti ed operatori professionali di settore, provenienti da Paesi esteri, l’aumento delle manifestazioni con qualifica nazionale o regionale deve essere accompagnato da una loro crescita di specializzazione e attrattività per gli operatori (business) o per i visitatori (consumer e miste) mantenendo comunque la mission di promuovere i prodotti di eccellenza del territorio e di favorire, anche in campo fieristico, la crescita tecnologica che contraddistingue il Piemonte da sempre.

La Regione con questa legge e con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la D.G.R n. 5–10806 del 18 febbraio 2009:

  • consente la partecipazione alla ripartizione dei contributi;
  • sancisce l’eliminazione di tutte le procedure burocratiche restrittive della libertà di organizzare eventi fieristici o che prevedano requisiti limitanti: pubblici o privati possono realizzare Fiere, mostre-mercato, Saloni senza alcun vincolo che non sia legato alla sicurezza ed alla sanità pubblica. Solo se vogliono essere inseriti nel calendario regionale devono comunicare, nei tempi e nei modi previsti, i dati relativi all’evento. L’essere presenti nel documento ufficiale approvato dalla Regione consente la partecipazione alla ripartizione dei contributi e ad ogni altra forma di collaborazione con l’Assessorato al Commercio;
  • conferma i criteri oggettivi per la concessione delle diverse qualifiche (regionale, nazionale, internazionale), che restano importanti per caratterizzare il peso, anche economico, di ciascuna manifestazione;
  • recepisce in parte le indicazioni del gruppo di lavoro tecnico/politico nazionale nella convinzione che siano necessari principi condivisi da tutte le Regioni e criteri minimi di omogeneità;
  • conferma l’importanza dell’edizione annuale del “Calendario Fieristico regionale”, che, in 15.000 copie diffuse capillarmente sul territorio, resta il best seller delle pubblicazioni regionali;
  • stabilisce i criteri per l’idoneità dei quartieri fieristici;
  • contribuisce alla realizzazione delle iniziative;
  • realizza azioni di formazione per gli addetti ai lavori e attua tutte le misure necessarie allo sviluppo equilibrato del settore;
  • segnala le manifestazioni nazionali ed internazionali ai fini dell’inserimento nell’elenco elaborato dalla Conferenza delle Regioni, promuovendo e realizzando ogni altra iniziativa attinente il coordinamento nazionale in particolare ai fini dell’internazionalizzazione del sistema fieristico italiano.

Sempre alla Regione spetta l’utilizzo di ogni strumento messo a disposizione del Settore fieristico dal Governo centrale come, ad esempio, il “Fondo mobilità fiere” (art.1, comma 3. Legge 27 febbraio 2006, n. 105) che consente, con cofinanziamento pubblico, di aggiungere interventi strutturali al sistema della viabilità connesso ai centri fieristici.

Circolari e modulistica


Servizio a cura della Direzione 16 - Attività produttive