Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sullearee private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggio fisso (autorizzazione tipo a) o in forma itinerante (autorizzazione tipo b).
Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.
Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l’operatore ha scelto di avviare l’attività.
L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica è normato dal d.lgs. 114/98 e s.m.i., dalla L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i., come da ultimo modificata dalla L.R. n.13 del 27 luglio 2011, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i.
di attuazione, nel rispetto dei criteri e dei principi sanciti dalla
Deliberazione del Consiglio regionale n. 626-3799 del 1 marzo 2000.
Il 26 luglio 2010, con la D.G.R. n. 20-380 e s.m.i. si è voluto dare un forte segnale alla lotta all’evasione fiscale con l’introduzione dell’obbligo di dimostrare, da parte delle imprese operanti l’attività di commercio su area pubblica, la propria regolarità contributiva e fiscale.
Comunicazione della Direzione Regionale Attività Produttive – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale Prot. n. 0006314/DB1607 del 24/04/2012 avente ad oggetto: "Protocollo d'intesa tra INPS e Regione Piemonte."
Comunicazione.
Protocollo d’intesa INPS – Regione Piemonte
Modello per la richiesta della verifica contributiva degli operatori