La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale
di ciascuna Provincia, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie (AFV) ed aziende agri-turistico-venatorie (AATV).
Le aziende faunistico-venatorie, sono istituti privati a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare
riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica. In tali aziende la caccia
è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni
caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data
del 31 agosto.
Le aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai fini di impresa agricola, sono istituti privati nei quali è consentita
l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento.