La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e il Comitato regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 4 settembre 1996,
n. 70, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario valido per l'intero territorio regionale e le
disposizioni relative alla stagione venatoria.
Il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria, riguarda i seguenti oggetti:
a) specie cacciabili e periodi di caccia;
b) giornate e orari di caccia;
c) carniere giornaliero e stagionale;
d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
e) periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria.
La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, può, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, modificare i periodi dell'esercizio venatorio compresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio, e comunque nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati nel comma 1°. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati; l'esercizio venatorio a tali specie può essere autorizzato dal 1° agosto, con esclusione delle giornate di domenica nel mese di agosto, nel rispetto dell'arco temporale previsto all'articolo 18, comma 1 della legge 157/1992.