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INDICE:
art. 1. Potestà delle regioni
art. 2. Imprenditore artigiano
art. 3. Definizione di impresa artigiana
art. 4. Limiti dimensionali
art. 5. Albo delle imprese artigiane
art. 6. Consorzi, società consortili e associazioni
tra imprese artigiane
art. 7. Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio
art. 8. Istruzione artigiana
art. 9. Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato
art. 10. Commissioni provinciali per l'artigianato
art. 11. Commissioni regionali per l'artigianato
art. 12. Consiglio nazionale dell'artigianato
art. 13. Disposizioni transitorie e finali
Art. 1. Potestà
delle regioni
In conformità alI'articolo 117, primo comma, della Costituzione,
le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito
dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli
indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione
di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato
ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse
espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare
riferimesto alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza
tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale,
all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti
artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza
delegandole, normalmente, agli enti locali.
Art.
2. Imprenditore artigiano
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente e in qualità di titolare, I'impresa artigiana,
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed
i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo
imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della
sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artgiano, nell'esercizio di particolari attività
che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità
a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti
tecnico professionali previsti dalle leggi statali.
Art.
3. Definizione di impresa artigiana
È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano
nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo
prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di
beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le
attività agricole e le attività di prestazione di
servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni
o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali
e accessorie all'esercizio dell'impresa.
È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma,
è costituita ed esercitata in forma di società, anche
cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita
per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno
nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia
funzione preminente sul capitale.1
È
altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali
di cui alla presente Iegge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società
a responsabilità limitata con unico socio semprechè
il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art.
2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità
limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società
in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario
sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 e non sia unico
socio di una società a responsabilità limitata o socio
di altra società in accomandita semplice.2
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità
delle società di cui al terzo comma, I'impresa mantiene la
qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano
in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.3
L'impresa artigiana puo svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione
dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra
sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.
In ogni caso, I'imprenditore artigiano puo essere titolare di una
sola impresa artigiana.
Art.
4. Limiti dimensionali
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione
d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore
artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per
l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione
che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b)
per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione
non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo
dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione
che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c)
per l'impresa che svolge la propria attività nei settori
delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento
su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti
in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti
può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche
e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati
con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni
ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
d)
per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e)
per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione
che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini
del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non
sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati
in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e mantenuti
in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2)
non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877 sempre che non superino un terzo dei
dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3)
sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè
partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro
prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4)
sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente
lavoro personale nell'impresa artigiana;
5)
non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici
o sensoriali.
6)
sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art.
5. Albo delle imprese artigiane
È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al
quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti
di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste
per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce
di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati
articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate
nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata informa di società a responsabilità
limitata, che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti
domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento
della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo
provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno
nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale
sociale e degli organi deliberanti della società.4
In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza
che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore
artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta,
l'iscrizione alI'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di
uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo
di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei
figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto
dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore
dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto
o inabilitato.
L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione
delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del
20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno,
i Iimiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione
all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente
di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla
prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese
artigiane iscritte alI'albo di cui al primo comma le disposizioni
relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio
o aII'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426, fatte salve quele previste dalle specifiche normative
statali.5
Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio,
una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato,
se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo
stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili
fra imprese che non siano iscritti nella
separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è
inflitta dall'autorità regonale competente la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque
milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art.
6. Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese
artigiane
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa,
costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione
dell'albo di cui al precedente articolo 5.
Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese
le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purchè
le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi
sopra citati e purchè, cumulandosi eventualmente con analoghi
interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività
consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle
stesse leggi statali.
In conformità agli indirizzi della programmazione regionale,
Ie regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e
società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino,
oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori
dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero
non superiore ad un terzo, nonchè enti pubblici ed enti privati
di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le
imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi de!iberanti.
Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività,
possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento
in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo,
Iimitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni
previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti
associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni
in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente
articolo.
Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana
associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione
negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.
7. Iscrizione, revisone ed accertamenti d'ufficio
La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo
articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale
di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle
eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese
artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo
5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti
di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 comma.6
La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va
notificata all'interessato entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione
entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.
La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma, ha facoltà
di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi
la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.7
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in
favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione
interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino
l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4
e 5 terzo comma nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno
comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai
fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di
merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni
e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione
devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la
comunicazione.8
Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato
in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo
provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in
via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato,
entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa,
anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di
eventuali terzi interessati.
Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita
in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente
per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
Art.
8. Istruzione artigiana
L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione
è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei
limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.
Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate
dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative
alI'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici
e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili,
per l'effettuazione di particolari corsi.
Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola
per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese
artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e
appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.
Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale,
la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione
imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.
Art.
9. Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato
Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi
e di tutela dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la
commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni
riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti
di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma, nonchè
gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;9
2)
la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere
i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione,
indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali
regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale
in materia di artigianato.
Art.
10. Commissioni provinciali per l'artigianato
La commissione provinciale per l'artigianato è costituita
con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica
cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari
di impresa artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato
devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia
da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza
delle organizzazioni sindacali piú rappresentative dei lavoratori
dipendenti, delI'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la
presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla
elezione dei componenti, alI'organizzazione e al funzionamento delle
commissioni provinciali per l'artigianato.
Art.
11. Commissioni regionali per I'artigianato
La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è
costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge
nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
La commissione di cui al precedente comma è composta:
a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della regione;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle
organizzazioni artigiane piú rappresentative a struttura
nazionale ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono
stabilite con legge regionale .
Art.
12. (Consiglio nazionale dell'artigianato) 10
Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere
sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica
di programmazione nazionale, alla politica della Comunità
economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione
e rilevazione statistica delle attività artigiane
Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, ed è composto:
I) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane
a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività,
4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito
alle imprese artigiane;
6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due
vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente
comma.
Le
norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale
dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale
dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e delI'artigianato.
Art.13.
Disposizioni transitorie e finali
La legge 25 luglio 1956, n.860, ed il decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le
relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla
presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da
parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.
Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla
lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei
mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente
della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202.
Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo
9 della legge 25 luglio 1956, n.860, al momento dell'istituzione
dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto
iscritte in quest'ultimo albo.
Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali
per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta
i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali
e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento
dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente
legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata
in vlgore della legge stessa.
Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano
competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.
Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi
disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti
di legge.
- Comma
così modificato dal comma 1 dell'art. 13, LEGGE 5 marzo
2001, n. 57.
Il comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 1,
LEGGE 20 maggio 1997, n. 133.
- Comma
inserito con l'art. 1, comma 2, LEGGE 20 maggio 1997, n. 133.
- Comma
inserito con l'art. 1, comma 2, LEGGE 20 maggio 1997, n. 133.
- Comma
così modificato dal comma 1 dell'art. 13, LEGGE 5 marzo
2001, n. 57
- La
disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata e sostituita,
ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 15 delle preleggi con
la entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
114, (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59), dal comma 2, lettera f), dell'articolo 4, di detto Dlgs che
dispone:
"2. Il presente decreto non si applica:
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali
di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione
propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;"
- Comma
così modificato dal comma 3 dell'art. 13, LEGGE 5 marzo
2001, n. 57
- Comma
così modificato dal comma 3 dell'art. 13, LEGGE 5 marzo
2001, n. 57
- Comma
così modificato dal comma 3 dell'art. 13, LEGGE 5 marzo
2001, n. 57
- Comma
così modificato dal comma 3 dell'art. 13, LEGGE 5 marzo
2001, n. 57
- L'articolo
è stato abrogato dal comma dell'articolo 16 del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59
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