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Piemonte Artigianato
Testo unico regionale Iter amministrativo per l’iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Il nuovo Testo unico in materia di artigianato approvato con la L.R. 14 gennaio 2009 n. 1 ha apportato profonde innovazioni in merito alla procedura di iscrizione, modifiche e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, innovazioni che diventeranno operative a partire del 1° aprile 2010 con l’entrata a regime della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.

- Procedimento di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane (art. 23 comma 1 L.R. 1/2009)
l’iscrizione all’albo è attuata mediante una COMUNICAZIONE del legale rappresentante che attesta il possesso dei requisiti artigiani. E’ cioè il soggetto stesso che dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 443/85 e pertanto autocertifica il possesso dei requisiti artigiani.
La comunicazione deve essere presentata al registro delle imprese territorialmente competente che provvede alla trasmissione della comunicazione all’ufficio dell’Albo.
L’ufficio dell’albo procede alla assegnazione del numero di iscrizione e a tutti gli adempimenti conseguenti (tra cui in particolare quelli previdenziali) nei termini e con le modalità previste per l’iscrizione al registro imprese: effettua cioè una prima verifica di sussistenza dei requisiti formali e poi una verifica sostanziale in merito ai requisiti richiesti per la qualifica di imprenditore artigiano. Come già previsto per la procedura di iscrizione al registro imprese, è sempre possibile richiedere integrazioni, nuovi documenti, regolarizzazioni.
I tempi previsti sono gli stessi della procedura di iscrizione al registro imprese: 5 giorni per la domanda presentata in modalità telematica.
Per le comunicazioni di iscrizioni all’Albo delle imprese artigiane, DAL 1° APRILE 2010 diventa obbligatorio anche per le imprese artigiane, individuali e societarie, l’utilizzo della procedura informatica prevista dalla Comunicazione unica.

- Termini di presentazione della comunicazione di iscrizione:: dal 1° aprile 2010 la comunicazione di iscrizione deve essere presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani, che nella maggior parte dei casi coincide con l’effettivo avvio dell’attività imprenditoriale (art. 23 comma 2 l.r. 1/2009).
Tale disposizione costituisce uno dei punti piu’ importanti e delicati al contempo del Testo unico su cui è necessario pertanto richiamare l’attenzione: dal 1° aprile 2010 cessa di avere applicazione la disposizione transitoria di cui all’art. 38 L.R. 1/2009 che prevede la possibilità di presentare la domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla data di acquisizione dei requisiti artigiani. La comunicazione di iscrizione deve essere presentata all’acquisizione dei requisiti artigiani.
L’imprenditore artigiano, come tutti gli imprenditori, per poter avviare l’attività è tenuto a fare la comunicazione unica al momento dell’avvio dell’attività: con la nuova legge regionale con una sola comunicazione, resa al registro imprese, l’artigiano adempie a quanto previsto dal d.l 7/2007 (comunicazione di avvio di attività imprenditoriale) allegando contestualmente, se in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985, la comunicazione di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane prevista dalla normativa regionale.

- Effetti della comunicazione:
La comunicazione di iscrizione all’Albo determina l’iscrizione all’albo dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Nella maggior parte dei casi tale data coinciderà con la data di avvio dell’attività.

In sintesi: oggi divento artigiano, oggi devo comunicarlo al registro imprese e all’Albo – da oggi sono iscritto all’Albo.

- Modifiche e cancellazioni.
La modifica dell’attività, della sede e della ragione sociale e la cancellazione dall’albo per perdita dei requisiti e per cessata attività sono attuate attraverso la stesse modalità previste per l’iscrizione (comunicazione in via telematica al registro imprese che trasmette all’ufficio dell’Albo).
Le variazioni e la cancellazione devono essere presentate entro 30 giorni dall’evento di modifica o di cessazione e producono effetti dalla data dell’evento stesso.

- Competenze delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.
Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato svolgono un funzione di controllo sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni disposte dall’ufficio dell’Albo adottando i provvedimenti conseguenti.
Spetta inoltre alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato disporre d’ufficio le iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall’Albo, a seguito di denunce e segnalazioni riguardo ad attività imprenditoriali artigianali svolte in mancanza dei requisiti di legge.

- Ricorsi (art. 23 comma 6 L.R. 1/2009).
Avverso le decisioni dell’ufficio dell’Albo e della Commissione Provinciale per l'Artigianato è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato entro 60 giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

- Vedi testo completo nota della Direzione Attività produttive del 23/03/2010
Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1: Testo unico in materia di artigianato. Albo provinciale delle imprese artigiane. Iscrizione, modifica e cancellazione.

 

 

 

Servizio a cura della Direzione Attività Produttive
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
dott.sa Lucia Barberis
Tel. 011-432.1493 - Fax 011-432.4982/5170
E-mail: infoartigianato@regione.piemonte.it
E-mail:artigianato.artistico@regione.piemonte.it

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