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Tutela della flora spontanea

In Regione Piemonte sono vietate, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 32/1982, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonche' il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33 della legge suddetta, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla citata legge.

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Servizio a cura della Direzione 10 Ambiente