Al fine di evitare la produzione e la moltiplicazione, peraltro onerosa, di elaborati progettuali, si invitano i soggetti proponenti e gli operatori del settore ad inviare la documentazione alla Regione Piemonte ESCLUSIVAMENTE in formato digitale. Sono comunque fatte salve tutte le comunicazioni inerenti la procedura e la trasmissione dei provvedimenti adottati.
La normativa sulle bonifiche precedentemente regolamentata dal D.Lgs. 22/97 e dal relativo decreto attuativo D.M 471/99, definiva la bonifica come l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite tabellari accettabili.
L'entrata in vigore del D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 152/06 ha sostanzialmente modificato l'iter amministrativo e procedurale in materia di bonifiche introducendo il concetto di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e di Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), pertanto attualmente la bonifica consiste nell'eliminazione dell'inquinamento o nella riduzione dello stesso ad un livello uguale o inferiore alle CSR.
Un sito è potenzialente contaminato quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
Un sito è contaminato quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.
La bonifica di un sito contaminato può essere effettuata secondo differenti modalità:
La programmazione ed il coordinamento per la bonifica di siti inquinati è di competenza della Regione che li esercita gestendo le procedure per l'attuazione del relativo Piano regionale, approvato con la legge regionale 7 aprile 2000, n. 42.
Con l'art. 43 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007" sono state confermate in capo a Regione, Provincia e Comune le funzioni amministrative definite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati