Le importazioni nel territorio comunitario di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto, sono ammesse, previa ispezione del Settore fitosanitario e, qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi, anche in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell'iscrizione al registro dei produttori.
Riferimento normativo è il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, art. 60.