(Documento aggiornato al 12.10.2011)
La legge 119/03 prevede che il latte, al momento della raccolta e durante il trasporto, sia accompagnato da specifici registri, firmati dal produttore o suo delegato, dal conducente del mezzo e, all'arrivo, dall'acquirente. L’obiettivo è quello di assicurare in ogni momento la “tracciabilità” del percorso del prodotto consegnato, raccolto e trasportato, dalla stalla all’acquirente, attraverso la sottoscrizione e certificazione dei soggetti responsabili. I dati e gli elementi registrati devono essere coordinati ed “incrociabili” fra di loro.
Il D.M. 31.7.03 definisce il contenuto di detta documentazione, distinguendo da un lato quella del produttore (registro di consegna) e dall’altro quella del trasportatore e dell'acquirente (registro di raccolta). Il medesimo decreto prevede altresì che le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione dei dati della raccolta, nonché emanare disposizioni integrative in relazione a particolari realtà operative territoriali.
Il Reg.CE 1392/01 individua all’art.14 (richiamato dalla nuova normativa nazionale) i registri ed i documenti che gli acquirenti devono tenere e compilare, nonchè i tempi di conservazione degli stessi.
Al fine di una corretta ed uniforme applicazione sul territorio piemontese delle disposizioni comunitarie e nazionali, la Regione ha emanato la Deliberazione quadro n. 4-11043, la Determinazione applicativa n. 285, la modulistica nonché un documento informativo
(file pdf 105 kb) in cui si forniscono alcune indicazioni integrative (per alcuni aspetti, non si tratta di prescrizioni vincolanti, ma di indirizzi operativi e comportamentali, ovvero richiami, utili per una migliore gestione complessiva della materia e per il conseguimento degli obiettivi di legge).
A seguito dell’emanazione del D.M. 19 Aprile 2011, sono state adeguate le disposizioni regionali per quanto attiene la natura e tipologia delle analisi e l’individuazione dei laboratori presso cui eseguire le stesse. Il provvedimento ministeriale incide pure, anche se in maniera parziale, sul contenuto del registro del produttore, già regolamentato dall’art.12, comma 1, del citato DM 31.7.03. Ulteriori dettagli si trovano nella Circolare
(file pdf 40kb) regionale n. 20738 del 5 Settembre 2011.