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Sezione Agricoltura e Qualità

Quote latte

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Comunicazioni di quota per il periodo 2012/13

In applicazione della vigente normativa nazionale (L. 119/03, art. 2, comma 2-bis e D.M. 31 Luglio 2003, art. 1, comma 2) in materia di quote latte, le regioni provvedono ad aggiornare e comunicare a ciascun produttore le quote individuali per il periodo di commercializzazione 1° Aprile 2012 - 31 Marzo 2013. Per far ciò possono avvalersi dei servizi del SIAN per le operazioni di stampa e spedizione delle comunicazioni ai produttori.

Poiché ai sensi della L.R. 17/99, le competenze in materia di gestione delle quote latte sono state conferite alle province a partire dal 1° Gennaio 2000, la comunicazione ai produttori viene inviata a cura di AGEA e SIAN a nome e per conto delle competenti Amministrazioni provinciali, utilizzando una modulistica uniforme su tutto il territorio regionale, come da condizioni operative definite dalla stessa AGEA.

Il modello reca nell'intestazione l'indicazione della Regione Piemonte e delle otto province piemontesi.

La busta e l'avviso di ricevimento della raccomandata, invece, riportano come mittente l’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, che svolge la funzione di indirizzo e coordinamento in materia.

L'Amministrazione responsabile del provvedimento così trasmesso è, comunque, l'Assessorato Provinciale all'Agricoltura competente per territorio, come indicato nelle "Note Esplicative" riportate nel modello di comunicazione.

Ciascuna comunicazione riporta la quota individuale per il periodo 2012/13, nonché il tenore di materia grassa di riferimento, come determinati da tutti i movimenti definitivi di quantitativi e da tutti gli accadimenti che hanno rilevanza per la definizione della quota al 1° Aprile 2012, purché inseriti nel sistema informativo fino alla data del 24 febbraio 2012.

Formano oggetto della comunicazione anche le assegnazioni e le revoche di quota effettuate ai sensi della legge 9 aprile 2009, n. 33, già comunicate ai produttori interessati e divenute definitive.

Si ricorda che le suddette assegnazioni potranno essere oggetto di revoca, nei casi e per gli effetti di cui all’art. 8-quinquies, commi 7 e 9, della legge n. 33/2009.

Al produttore è consentito presentare - entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione - all'Assessorato all'Agricoltura della Provincia in cui è ubicata l'azienda, osservazioni circa eventuali errori o mancanza di dati di competenza (esclusivamente per quei dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di provvedimenti precedenti), che saranno oggetto di verifica al fine di un'eventuale rettifica dei medesimi.

Il modulo da utilizzare per la presentazione delle osservazioni è disponibile presso gli uffici dei competenti Assessorati provinciali Agricoltura.

Il produttore può altresì, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R.. In caso di presentazione delle suddette osservazioni, i termini per l'impugnabilità avanti al T.A.R. decorrono dalla data di ricevimento della decisione in merito assunta dall'Amministrazione provinciale.

La mancata proposizione, entro i termini indicati, delle osservazioni o del ricorso giurisdizionale, rende definitivi i dati della comunicazione. Si ricorda infine che nel sito internet del SIAN (www.sian.it) è consultabile il registro pubblico delle quote di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n.119/03.



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