(Documento aggiornato al 7.11.03)
In base alle attuali normative una ditta che intenda raccogliere il
latte bovino direttamente dai produttori per poi commercializzare il latte
raccolto come tal quale o come trasformato, deve essere riconosciuta dalla
Regione (le Amministrazioni provinciali per il Piemonte) in cui ha la
sede legale.
Ottenuto il riconoscimento, che ha funzione autorizzativa, la ditta viene
inserita nell'Albo regionale dei primi acquirenti con un suo specifico
numero d'Albo.
E' compito del produttore di latte accertarsi preventivamente che la sua
produzione lattiera venga conferita ad una ditta dotata di riconoscimento
regionale.
Si rammenta che - ai sensi della L. 119/03 - i quantitativi
di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento
sia stato revocato sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero
ammontare a carico del produttore e l'acquirente è assoggettato
ad una sanzione amministrativa di analogo importo.