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Sezione Agricoltura e Qualità

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Albo regionale primi acquirenti

(Documento aggiornato al 7.11.03)

In base alle attuali normative una ditta che intenda raccogliere il latte bovino direttamente dai produttori per poi commercializzare il latte raccolto come tal quale o come trasformato, deve essere riconosciuta dalla Regione (le Amministrazioni provinciali per il Piemonte) in cui ha la sede legale.
Ottenuto il riconoscimento, che ha funzione autorizzativa, la ditta viene inserita nell'Albo regionale dei primi acquirenti con un suo specifico numero d'Albo.
E' compito del produttore di latte accertarsi preventivamente che la sua produzione lattiera venga conferita ad una ditta dotata di riconoscimento regionale.
Si rammenta che - ai sensi della L. 119/03 - i quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia stato revocato sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico del produttore e l'acquirente è assoggettato ad una sanzione amministrativa di analogo importo.



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