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Sezione Agricoltura e Qualità

Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007 - 2013

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Valutazione

La valutazione delle politiche pubbliche è la disciplina orientata alla determinazione della coerenza, dell’efficienza e dell’efficacia dell’intervento pubblico. Tramite la raccolta e l’analisi di informazioni e dati mira a produrre un giudizio su una politica pubblica e, a partire da esso, cerca di migliorarla. La valutazione è dunque uno strumento fondamentale per aumentare la consapevolezza dei soggetti coinvolti nell’attuazione delle politiche e per informare i cittadini sugli effetti delle stesse.

La valutazione del Programma di sviluppo rurale costituisce un obbligo in virtù del Regolamento (CE) n. 1698/2005 Documento pdf, che ne stabilisce obiettivi, modalità di gestione e priorità. Tale Regolamento prevede l’istituzione di un sistema di valutazione in itinere: la valutazione viene concepita come un'attività di analisi che accompagna il Programma durante la sua attuazione.

In particolare, l’articolo 84 reca le disposizioni generali sulla valutazione:

  • al paragrafo 1, stabilisce che la politica e i Psr sono soggetti a valutazioni ex ante, intermedia ed ex post (disciplinati rispettivamente dagli articoli85, 86 e 87);
  • al paragrafo 2, afferma che le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione dei Psr e ne misurano l’impatto in rapporto agli orientamenti strategici comunitari e ai problemi specifici di sviluppo rurale delle regioni interessate;
  • al paragrafo 3, precisa che l’attività di valutazione è organizzata, a seconda dei casi, sotto la responsabilità degli Stati membri o della Commissione europea;
  • al paragrafo 4, stabilisce che le valutazioni siano effettuate da valutatori indipendenti e che i relativi risultati siano resi disponibili;
  • al paragrafo 5, stabilisce che gli Stati membri [nel caso dell’Italia le Regioni] mobilitano le risorse umane e finanziarie necessarie per l’esecuzione delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati richiesti e utilizzano le informazioni fornite dal sistema di sorveglianza;
  • al paragrafo 6, precisa che gli Stati membri e la Commissione europea concordano i metodi e le modalità di valutazione applicabili, nell’ambito del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione.

 


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