Secondo l’Art. 55 della L.r. 70 i danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica vengono risarciti dalla Regione con un fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni. La Giunta regionale ripartisce il fondo alle province per i terreni posti all’interno degli Istituti di protezione della fauna e agli Ambiti territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) per i terreni a gestione programmata della caccia.
Vengono presentati i danni registrati nella Banca Dati Faunistica Regionale nel periodo 2004-2009.