Vengono di seguito sinteticamente riportate le novità apportate dalla nuova normativa:
Il campo di applicazione è esteso ai prodotti dell'acquacoltura, ai lieviti ed alle alghe marine, che potranno avere riportati in etichetta i riferimenti al biologico se ottenuti in conformità a specifiche norme tecniche che la Commissione U.E. si è impegnata a definire.
Tra i "considerando" del Reg. 834/07 è evidenziata, inoltre, la necessità di stabilire un quadro normativo anche per il vino che, fino ad oggi, è stato penalizzato da un'importante carenza normativa. In assenza di requisiti specifici per la trasformazione, finora si è potuto riportare in etichetta esclusivamente la dicitura "vino ottenuto con uve da agricoltura biologica"; con la nuova normativa, invece, una volta che la Commissione avrà definito i requisiti per il processo di vinificazione, si potrà indicare la dicitura "vino biologico".
Dal campo di applicazione continua ad essere esclusa la ristorazione collettiva, ma è prevista la possibilità per gli Stati membri di adottare norme nazionali specifiche o, in mancanza di queste, norme private, in tema di etichettatura e controlli in materia.
La nuova normativa prevede importanti cambiamenti anche per quanto riguarda le indicazioni in etichetta:
Fino al 1° luglio 2010 gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal Reg. CEE 2092/91 in relazione:
La nuova normativa conferma l'assoluto divieto d'impiego di Organismi Geneticamente Modificati e loro derivati in tutte le fasi della filiera e del ciclo di produzione.
Si stabilisce però, contrariamente a quanto votato dal Parlamento Europeo, che per l'agricoltura biologica valgono le stesse soglie di contaminazione accidentale individuate per l'agricoltura convenzionale, ossia il 0,9%.
È confermato ed ulteriormente esteso l'obbligo di controllo e certificazione per tutti gli "attori" della filiera; tra i soggetti che devono obbligatoriamente assoggettare la loro attività al sistema di controllo è stata introdotta la figura dei grossisti che svolgono attività di immagazzinaggio o che distribuiscono ed immettono in commercio prodotti bio. Rimane l'esenzione dal controllo per gli operatori al dettaglio che vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente al consumatore.
Agli Organismi di Controllo è richiesto obbligatoriamente l'accreditamento secondo la norma EN 45011, riferimento per la valutazione di competenza e terzietà degli enti di certificazione di prodotto/processo/servizio.
L'approccio del controllo si deve basare in particolare sull'analisi dei rischi, in conformità al sistema ufficiale di controllo vigente nell'UE per la generalità delle produzioni agroalimentari.
Le ispezioni ed i controlli analitici sono svolti sia per verificare le conformità del processo produttivo che per prevenire o dimostrare eventuali contaminazioni accidentali; le ispezioni devono essere quindi programmate sulla base di una analisi dei rischi, garantendo comunque una verifica completa annuale presso ogni operatore biologico, più eventuali verifiche straordinarie, prevalentemente non annunciate.
Il sistema di controllo dovrà tenere in dovuto conto specifici obblighi per la tracciabilità del prodotto biologico lungo tutte le fasi della filiera di produzione e commercializzazione che ogni Stato membro dovrà definire in conformità all'art. 18 del Reg. CE 178/02; basta ricordare la necessità (correlata all'uso del logo UE) di tracciare l'origine UE o non UE di tutte le materie prime lungo la filiera.
Il regolamento di riferimento è il n. 1235/08, applicativo degli artt. 32 e 33 del Reg. CE 834/07.
La nuova normativa prevede diverse novità: è introdotta una procedura per il riconoscimento degli Organismi o Autorità di Controllo operanti nei Paesi Terzi, a conclusione della quale la singola organizzazione è in grado di operare in condizioni di parità con gli altri enti europei. Anche questi ultimi, infatti, per poter operare al di fuori dei confini UE dovranno seguire un identico percorso di riconoscimento ed entrare nelle apposite liste, previste dal regolamento, di enti autorizzati ad operare nei diversi Paesi.
La valutazione degli organismi di Controllo potrà avvenire sulla base del solito giudizio di "equivalenza" oppure sulla base della piena "conformità alla norma europea. A tutti gli enti è richiesto l'accreditamento ai sensi della norma ISO 65, mentre l'equivalenza dei disciplinari tecnici è valutata assumendo come livello minimo le Linee guida dell'agricoltura biologica del Codex Alimentarius.
È presumibile ipotizzare una maggiore facilità negli scambi commerciali con i Paesi extra UE, effetto controbilanciato dall'obbligo di indicazione della provenienza delle materie prime in etichetta.