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Sezione Agricoltura e Qualità

Enti delegati

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Dal primo gennaio 2000 si è avviata l'attuazione della legge regionale n. 17 dell'8 luglio 1999, che riordina le funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.

Una legge buona, equilibrata - è stato detto da più parti - che individua un quadro preciso, definito di funzioni da conferire agli enti locali (province, comunità montane e comuni) e di quelle da mantenere in capo alla Regione.

Un'individuazione che è avvenuta adottando il criterio dell'efficacia, nel rispetto del principio della sussidiarietà: sono stati pertanto conferiti agli enti locali tutti quei compiti che possono essere più proficuamente svolti sul territorio da enti più vicini al cittadino, mentre alla Regione sono state riservate le funzioni generali.

In generale, sono state individuate, quali delegabili agli enti locali, quelle funzioni amministrative che interessano la fase della produzione agricola e i servizi di base, mentre sono state individuate quali da riservare alla Regione, oltre alle funzioni generali (legislazione, programmazione, indirizzo e coordinamento, ecc.) le attività che trascendono la dimensione locale, come gli interventi relativi al mercato (trasformazione e commercializzazione, offerta dei prodotti agricoli e regolamentazione dei mercati) nonché l'organizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione e di servizi di tipo specialistico e le grandi infrastrutture territoriali.

La Regione, libera dall'attività di gestione, potrà privilegiare il ruolo di programmazione e di progettazione di politiche complessive, con particolare attenzione alle politiche comunitarie e all'evoluzione dei mercati.


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