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Sezione Agricoltura e Qualità

Direttiva nitrati

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Domande frequenti

Domande generali sull'applicazione della Direttiva Nitrati
Come mai è stata emanata la Direttiva Nitrati ?

Il principio ispiratore che quasi venti anni fa aveva portato l'Unione Europea a redigere la Direttiva Nitrati era la necessità di riequilibrare dal punto di vista territoriale le attività di allevamento, che in alcune parti d'Europa erano fortemente concentrate in poche aree ad elevata intensità zootecnica (es. il Benelux, la Pianura padana, ecc), con una forte pressione su un comparto ambientale molto vulnerabile come la risorsa idrica (falde e corsi d'acqua). Era quindi necessario intervenire efficacemente sull'impatto negativo che le attività zootecniche stavano esercitando sulla qualità delle acque, con alti costi ambientali e sociali.

Le ZVN esistenti restano per sempre le stesse, o in futuro potrebbero cambiare?

La Direttiva Nitrati prevede una revisione quadriennale della normativa vigente, dei criteri di designazione e delle aree designate stesse: se in un'area si ravvisasse un miglioramento della qualità delle acque tale da non richiedere più gli interventi e i vincoli preesistenti, oppure le attività di monitoraggio e ricerca scientifica chiarissero che in quell'area non è l'attività agricola la causa del deterioramento della risorsa idrica, tale area potrebbe non risultare più designata. Viceversa, se un'area non designata presentasse caratteri di criticità in aumento, potrebbe venire inclusa tra le aree ZVN. La prossima fase di revisione è pianificata in Piemonte per il 2011. Maggiori informazioni sulle aree attualmente designate sono reperibili tramite il servizio cartografico interattivo e sull'atto normativo di designazione (regolamento reg. 12/R/2007) Documento pdf, che elenca i singoli fogli di mappa oggetto di designazione.

Domande sul Regolamento regionale 10/R/2007
Come si valuta se un'azienda agricola ricade in ZVN? Va verificata la localizzazione della sede legale o della sede operativa?

Né l'una né l'altra. Un'azienda ricade in ZVN quando almeno il 25% dei terreni in conduzione ricade in ZVN. La designazione delle ZVN infatti è a scala di figlio di mappa catastale: ciascuna particella catastale quindi risulta o meno designata. Non entrano nel conteggio le superfici in concessione per la sola distribuzione dei reflui (c.d. asservimenti). Maggiori informazioni sulle aree attualmente designate sono reperibili tramite il servizio cartografico interattivo e sull'atto normativo di designazione (regolamento reg. 12/R/2007) Documento pdf, che elenca i singoli fogli di mappa oggetto di designazione. La situazione delle singole aziende è facilmente verificabile sull'applicativo informatico dell'Anagrafe Agricola Unica, dove è possibile tra l'altro visualizzare i riepiloghi delle superfici in conduzione sulla base del vincolo agroambientale (totale degli ettari in ZVN/fuori ZVN).

Il vincolo a 170 kg massimi di apporto di azoto nelle ZVN è riferito alla somma di azoto organico e minerale?

No, il vincolo è riferito al solo apporto di azoto di origine zootecnica, cioè i reflui zootecnici, altri fertilizzanti organici di origine animale del commercio (es. pollina disidratata, letame pellettato, ecc) e le eventuali deieizioni deposte al pascolo.

A quali vincoli devono sottostare le aziende che in estate alpeggiano, e tornano in pianura solo per l'inverno?

Se tenute, anche queste aziende devono presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico. Sono tenute tutte le aziende che producono e/o utilizzano reflui zootecnici per più di 1000 kg N/anno se ricadenti in ZVN, più di 3000 se fuori ZVN (Per la valutazione della designazione vedi anche la risposta precedente). In merito ai vincoli esistenti, ad oggi tutte le superfici disponibili a vario titolo, alpeggi compresi, concorrono al rispetto del tetto massimo di apporto di azoto zootecnico in campo (pari a 170 kg/ha medi per le superfici in ZVN, 340 medi per le superfici fuori ZVN). I vincoli alla capacità di stoccaggio riguardano in genere le sedi di pianura, perchè spesso il periodo di alpeggio viene dichiarato con pascolo 24h/24, a seguito del quale non c'è quindi produzione di refluo, ma tutte le deiezioni vengono deposte direttamente al pascolo. Qualora la stalla di pianura non abbia strutture di stoccaggio sufficienti, o manchino i terreni, l'azienda dovrà presentare un Piano di Adeguamento (che andrà portato a compimento entro il 31/12/2010) nel quale dichiarerà l'intenzione di adeguare le strutture e/o di attivare contratti di cessione dei reflui prodotti.

La mia azienda non è zootecnica, bensì vitivinicola. E' possibile effettuare l'utilizzo agronomico delle acque di lavaggio prodotte?

Si tratta di acque reflue di origine agricola, normate dal Capo II del regolamento 10R (artt. 15-20): l'utilizzo agronomico è possibile, purché i volumi prodotti non superino i 4000 mc annui. L'azienda presenta una Comunicazione annuale, nella quale dettaglia i terreni che saranno oggetto delle distribuzioni e i volumi prodotti. Si ricorda che ai sensi della DGR 9 novembre 2009, n. 33-12520 è anche possibile utilizzare tali acque per veicolare i prodotti fitosanitari; maggiori informazioni sono disponibili qui; il modulo informatico per la comunicazione di tali operazioni aziendali è accessibile da Sistema Piemonte.

I registri di fertilizzazione devono essere compilati già a partire dal 2009? Chi è tenuto esattamente a compilarli?

Tutte le aziende tenute a presentare il PUA sono tenute a compilare anche il registro delle fertilizzazioni, che infatti serve come elemento di controllo tra le dichiarazioni del PUA e l'effettiva gestione della fertilizzazione, sia organica che minerale, in campo. Inoltre, sono tenute a redigere il registro anche tutte le aziende ricadenti in ZVN che pur non essendo tenute al PUA dispongono di almeno 21 ha di SAU. Maggiori informazioni sono state fornite nella DGR 6 luglio 2009 n. 16-11713, la quale chiarisce tra l'altro che l'obbligo di registrazione parte dalla data di pubblicazione della DGR stessa, e che le aziende che aderiscono al PSR possono compilare un unico registro, valido per entrambi gli ambiti normativi.

Quali documenti devo avere sul mezzo di trasporto, quando effettuo il trasporto e lo spandimento in campo dei reflui?

Tutte le aziende che producono o utilizzano più di 3000 kg di azoto zootecnico l'anno sono tenute a disporre sempre sul mezzo di trasporto di una copia della Comunicazione, dalla quale sia possibile evincere il tipo di refluo, il luogo di produzione del refluo stesso e i terreni aziendali di destinazione (o l'azienda che li acquisisce, nel caso di una cessione).

Domande sulla Comunicazione 10/R
Quali aziende devono presentare la Comunicazione?

Tutte le aziende che producono e/o utilizzano più di 1000 kg di azoto zootecnico (se ricadenti in ZVN) oppure più di 3000 kg (se non ricadenti in ZVN) sono tenute alla presentazione annuale della Comunicazione di utilizzo agronomico.

Qual è la frequenza di aggiornamento della Comunicazione?

La comunicazione va aggiornata una volta l'anno, quindi l'azienda nell'annata agraria 2009 deve aver validato almeno una comunicazione 10R. Qualora vengano caricati aggiornamenti anagrafici che riguardano superfici su cui l'azienda intende spandere reflui, la validazione ai fini 10R va rifatta. Il regolamento 10/R/2007 chiede infatti di effettuare una Comunicazione almeno 20 gg prima della data dello spandimento: se un mezzo dell'azienda fosse fermato durante il trasporto, non avrebbe con sè un elenco aggiornato dei terreni di cui ha titolo d'uso (va infatti ristampato il quadro sintetico aggiornato). Quanto dichiarato nella Comunicazione 10/R è quindi un'informazione previsionale media; sarà cura dell'azienda aggiornare la dichiarazione qualora ci si discosti significativamente da quanto dichiarato fino ad allora. Ovviamente, ad ogni rivalidazione la versione cartacea della Comunicazione 10/R aggiornata deve essere depositata in fascicolo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda; copia della stessa deve essere presente sui mezzi di trasporto dei reflui in campo.

Cosa si intende per superficie coperta/scoperta, nella sezione Fabbricati?

Si tratta delle superfici della vasca/platea stessa, le quali concorrono a valutare la quantità di acque piovane direttamente raccolte dalla struttura di stoccaggio. Qualora esistano altre superfici impermeabilizzate che convogliano il ruscellato in vasca (es. paddock in cemento) esse vanno indicate come "Altre acque di origine zootecnica", nella sezione Comunicazione 10/R. Il calcolo effettuato dall'applicativo informatico è quello pubblicato sul regolamento, cioè: (metri quadri /1000) * (800 / 2) = metri cubi dove 800 è la piovosità media regionale, espressa in mm.

Come mai in alcuni casi l'escrezione di azoto dei lattonzoli è pari a zero?

La normativa nazionale, recepita anche dalla Regione Piemonte, prevede che l'escrezione della scrofa comprenda anche quella dei suinetti. E' stata evidenziata però da parte dei CAA la necessità di poter dettagliare maggiormente la gestione aziendale dei suinetti. In accordo con i referenti scientifici dell'Università e con il Comitato tecnico Nitrati, si è allora deciso di inserire nel sistema informativo, alla categoria "lattonzoli 7-30kg", due sottocategorie: "allevamento a ciclo chiuso" (per cui il valore di N prodotto resta zero, essendo già compreso nell'escrezione della scrofa) e "allevamento a ciclo aperto" (dove invece viene valorizzato un dato di azoto escreto, trattandosi di animali che entrano in azienda ex-novo e non possono essere considerati congiuntamente alla scrofa, perché questa non c'è).

Non mi è chiara la gestione delle informazioni aziendali nel caso di coniglie da riproduzione.

Nel regolamento 10/R, il peso vivo della fattrice è pari a 3.5 kg se senza nidiata, a 16.6 kg se con nidiata a ciclo chiuso (cioè comprensiva del periodo d'ingrasso fino a macellazione). Tale classificazione, prevista dalla normativa nazionale, non permette di descrivere le varie situazioni aziendali a ciclo aperto, dove la fase di ingrasso è separata dalla fase di riproduzione. In accordo con i referenti scientifici dell'Università, il Comitato tecnico Nitrati ha allora deciso di utilizzare nel sistema informativo tre categorie animali: fattrice comprensiva della nidiata fino all'età dello svezzamento, con peso variabile da 6 a 8 kg; capo da rimonta, con peso variabile da 1.4 a 1.8 kg; capo all'ingrasso, con peso variabile da 1.4 a 1.8 kg. Ciò permette una maggior modularità delle categorie, e quindi una più facile aderenza alla realtà aziendale. In ogni caso, eventuali situazioni particolari molto diverse dalla media piemontese possono sempre essere comunicate utilizzando la colonna "Post trattamento dichiarato": qui il volume di refluo prodotto e il tenore di azoto calcolati in automatico possono essere modificati dall'utente, alla luce di condizioni particolari da descrivere obbligatoriamente nel campo Note.

Le lettiere delle stabulazioni a posta fissa sono lettiere permanenti?

No, solo le lettiere che permangono in stalla per più settimane sono considerate lettiere permanenti. Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio aziendale, è possibile dichiarare una lettiera permanente solo se esiste almeno una categoria animale stabulata su lettiera permanente, e solo se essa è impermeabilizzata alla base.

A cosa serve la voce "durata del vuoto sanitario"? E' obbligatorio compilarla?

No, non è obbligatorio. Il vuoto sanitario standard (14 gg) è già conteggiato nel coefficiente di calcolo dei volumi di refluo prodotto in stalla: se l'azienda adotta un periodo di vuoto sanitario standard, non si evidenziano modificazioni perchè il valore proposto è già al netto. Se invece l'azienda dichiara di adottare una durata del vuoto sanitario più lunga dello standard, allora il sistema decurterà una parte del refluo prodotto. Infine, se l'utente dichiara periodi del vuoto più brevi, il sistema non li considera perché dal punto di vista sanitario non è possibile gestire intervalli più brevi di quelli previsti dalla norma. Analogamente, funziona anche la cella "durata del ciclo di allevamento", le cui durate standard sono schematizzate qui Documento pdf (4 KB).

Come viene calcolato il quantitativo prodotto delle acque di lavaggio per le sala di mungitura?

Il sistema informatico fa riferimento ad una tabella che riporta i volumi medi di acque di lavaggio (in metri cubi per capo all'anno) prodotte nelle principali tipologie di strutture di mungitura. La formula quindi è semplicemente: numero medio annuo di capi in lattazione x metri cubi/capo= metri cubi annui di acqua di lavaggio. Per tutti i casi che non corrispondono a quelli standard elencati, è possibile utilizzare la voce "Altro", indicando manualmente il quantitativo totale di acqua di lavaggio prodotta all'anno (cioè direttamente i metri cubi annui totali).

Non capisco quale sia lo stoccaggio necessario per le "altre acque" di diluizione dei reflui non palabili.

La durata dello stoccaggio delle "Altre acque" non è valorizzata perché la normativa non lo prevede: trattandosi di acque di diluizione del liquame, viene adottato per tali acque il medesimo vincolo di stoccaggio previsto per il refluo presente in vasca. Concretamente, se tra gli effluenti non palabili ci sono un liquame suino a 180 gg e un'acqua di diluizione, entrambe le voci verranno computate a 180 gg. Se ci sono un liquame suino a 180 gg, un liquame bovino a 120 gg e un'acqua di diluizione, quest'ultima, in via cautelativa, verrà conteggiata a 180 gg. Nel caso quindi ci siano più reflui a diverso vincolo di stoccaggio, si assegnerà in via cautelativa il valore più alto tra gli stoccaggi previsti per i singoli reflui presenti in vasca.

A cosa serve compilare la voce "giorni di pascolo"?

Se gli animali dell'allevamento trascorrono all'aperto parte della giornata (pascolo) e/o parte dell'anno (alpeggio), in tali periodi il refluo non viene raccolto in vasca/platea, ma è deposto direttamente dagli animali sul suolo: Dichiarando la durata di questi periodi di pascolo, il sistema informatico è in grado di decurtare dalla produzione totale di reflui della stalla la quota corrispondente all'escreto deposto al pascolo, sia come volume di refluo che come quantitativo di azoto.

Come mai, pur non avendo dichiarato alcun trattamento ai reflui, compare la voce "Azoto post-trattamento"?

L'interfaccia utente del sistema informatico è sempre la medesima, sia nel caso ci sia il trattamento (o la cessione/acquisizione) sia nel caso non ci sia: la colonna "Azoto post-trattamento" effettua i calcoli ricomprendendo l'eventuale trattamento effettuato. Se il trattamento non c'è, il risultato coincide con il valore calcolato pre-trattamento. Allo stesso modo, esistono le colonne "Post-cessione" e "Post-acquisizione".

La mia azienda possiede un impianto del tipo SBR per il trattamento dei reflui, ma nessuno dei trattamenti previsti dal programma informatico ha caratteristiche di abbattimento dell'azoto compatibili con la mia situazione aziendale. Cosa posso fare?

E' sufficiente dichiarare nella sezione Allevamenti la presenza di un trattamento con codice 8 ("Altri trattamenti"), descrivendo poi nel campo note quale sia la tecnologia adottata, e nella sezione Comunicazione 10R utilizzare il campo "Post trattamento dichiarato" per abbattere sia i volumi di refluo che i kg di azoto stimati in automatico dal sistema nel campo "Post trattamento calcolato". E' sempre possibile infatti dichiarare quantitativi diversi rispetto a quanto calcolato dal sistema: ciò permette all'utente la descrizione di situazioni aziendali particolari non contemplate dalle tabelle medie di riferimento.

La mia azienda in genere cede il letame ad un vicino, ma al momento della compilazione della Comunicazione 2009 tali cessioni non sono ancora avvenute. Le devo dichiarare o no?

Poiché la Comunicazione ha carattere previsionale medio, l'azienda dichiarerà le cessioni previste, con le quantità e i riceventi abituali, segnalando nelle note che la cessione viene stimata sulla base della consuetudine. Attenzione però ad avere stoccaggi sufficienti a far fronte ad eventuali mancate cessioni.

Se le cessioni avvengono al di fuori del Piemonte, vanno dichiarate?

Si, vanno dichiarate. Gli acquirenti dovranno soddisfare le eventuali prescrizioni della normativa vigente nella propria regione; il cedente dichiara in comunicazione 10R il CUAA (o P IVA, o CF) dell'acquirente, e i relativi volumi ceduti.

E' possibile cedere reflui a soggetti diversi dalle aziende agricole?

Si, è possibile. Il sistema obbliga ad inserire in fase di cessione un CUAA, ma tale CUAA (oppure CF, oppure P.IVA) non necessariamente deve essere presente in Anagrafe. In fase di comunicazione, il sistema fa un controllo segnalando all'utente che l'azienda indicata non ha dichiarato l'acquisizione, ma tale controllo è solo di warning, cioè non è bloccante. Soltanto nel caso in cui l'azienda A abbia dichiarato di cedere 100 alla B e l'azienda B abbia dichiarato di acquisire 10 da A c'è un controllo bloccante; tale controllo è attivo solo se entrambi hanno già dichiarato.

Domande sul Piano di Adeguamento
Una volta presentato il Piano di Adeguamento, esso è automaticamente valido?

No, il Piano è oggetto di istruttoria da parte della Provincia competente per territorio, la quale comunicherà all'azienda l'approvazione o il respingimento del Piano stesso.

E' possibile, per coloro che conferiscono reflui ad un impianto di biogas con contratti di 10 anni, avere una deroga per l'adeguamento delle vasche? La mia azienda dovrebbe in teoria adeguarsi, ma con le cessioni avrebbe le vasche vuote.

Non si tratta di avere o meno una deroga (che comunque non è prevista), quanto di intendersi sul concetto di adeguamento: L'azienda indicata può adeguarsi secondo due strade: costruendo gli stoccaggi integrativi necessari, oppure dichiarando la sottoscrizione di un contratto di cessione dei reflui. Poiché il secondo caso è più rischioso dal punto di vista ambientale (se viene meno il funzionamento dell'impianto, per periodi più o meno lunghi o anche per sempre, l'azienda che cede il refluo si trova senza stoccaggi e senza acquirenti del refluo) questo aspetto va concordato con la Provincia che valuterà il Piano di adeguamento. Riassumendo, se l'azienda decide di fare le vasche mancanti, deve rispettare comunque la scadenza del 31/12/2010. Se l'azienda decide di adeguarsi attivando un contratto di cessione, può essere che la provincia richieda comunque uno stoccaggio "di sicurezza" che prevenga situazioni di rischio legate ai contratti di cessione, e conviene perciò contattarla preventivamente.

Il sistema informatico ha stimato che la necessità di adeguamento delle vasche della mia azienda è di pochi metri cubi. Devo adeguarmi lo stesso?

No, ai sensi della DGR 1 agosto 2008, n. 116-9440 esistono delle soglie di tolleranza entro le quali non è richiesto l'adeguamento strutturale. In tali casi, non è necessario presentare alcun Piano di Adeguamento.

La mia azienda, designata vulnerabile con l'entrata in vigore del Regolamento reg. 12/R/2007, si è ampliata nel corso del 2008. Posso presentare un Piano di Adeguamento per una parte degli stoccaggi mancanti?

No, ai sensi del regolamento reg. 10R/2007 le aziende che si ampliano sono tenute a effettuare congiuntamente anche tutti gli eventuali lavori di adeguamento strutturale delle stalle preesistenti.

Se un'azienda aveva a suo tempo effettuato gli adeguamenti richiesti dal Regolamento reg. 9/R/2002, con il nuovo regolamento deve effettuare altri adeguamenti ai propri stoccaggi?

No, le aziende zootecniche che, in applicazione del Regolamento 9/R/2002, avevano provveduto all'adeguamento delle strutture di stoccaggio nel periodo compreso tra il 1/1/2003 e il 1/1/2008 sono esonerate fino al 31 dicembre 2013 dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture, se previsto dal nuovo Regolamento 10/R/2007.

Domande sul Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Per i terreni ceduti in asservimento, l'onere della redazione del PUA/PUAS è in capo all'azienda che produce il refluo o a chi mette a disposizione il terreno?

Presenta il PUA chi produce e/o utilizza in campo il refluo, quindi chi ha preso in asservimento il terreno.

Se un'azienda cede del refluo, deve fare comunque il PUA anche se al netto di tale cessione risulterebbe sotto la soglia dei 3.000 o 6.000 kg?

Si, il regolamento reg. 10R/2007 parla di aziende che producono e/o utilizzano azoto zootecnico: l'azienda deve fare comunque il PUA.

Le acque di lavaggio delle sale di mungitura, che finiscono nelle vasche dei reflui, non compaiono tra i reflui presenti nel PUA. Che fine fanno?

Il sistema informatico importa automaticamente dalla Comunicazione al PUA un unico refluo non palabile, dato dalla somma dei volumi e dei kg di azoto dei singoli reflui non palabili stoccati insieme (es.: se in vasca ci sono: acque + colaticcio bovino + liquame bovino, nel PUA compare solo la voce "Liquame bovino", data dalla somma dei 3). Questo semplifica molto la compilazione dell'agrotecnica, perché c'è un solo refluo da distribuire.

Compilando il PUA non riesco a dichiarare una cessione di letame.

Non è possibile dichiarare in PUA cessioni o acquisizioni: queste vanno prima caricate in Comunicazione 10R, aggiornandola. In PUA viene infatti pre-caricato il valore netto dei reflui, cioè solo i reflui non ceduti che effettivamente dovranno essere distribuiti in campo.

Perché le UPA proposte dal sistema non raggruppano i terreni per colture omogenee?

Le UPA rispondono a due necessità: valutare in modo differenziato gli apporti in ZVN e fuori ZVN, e fornire con un diverso grado di dettaglio le informazioni agronomiche per le superfici in conduzione e le superfici asservite. Raggruppare i terreni per coltura non avrebbe permesso di soddisfare questi due criteri.

Compilando la tecnica agronomica delle colture, non posso utilizzare i decimali nella distribuzione. In questo modo avrò sempre delle giacenze.

I decimali non sono necessari perchè è prevista la possibilità di distribuire nel PUA anche solo il 90% del refluo presente; ciò è stato deciso proprio per evitare di dover "far tornare i conti". Esiste un apposito controllo finale di sistema che verifica di aver distribuito almeno il 90 % del refluo.

Non ho capito come funziona il coefficiente di efficienza degli apporti organici.

Il coefficiente di efficienza degli apporti organici esprime la correttezza agronomica ed ambientale delle tecniche di distribuzione del refluo adottate dall'azienda sulle superfici condotte. Secondo quanto previsto dal regolamento 10/R, tale valore deve essere almeno pari al 50%, cioè almeno medio. Ovviamente, se l'azienda ha presentato un Piano di Adeguamento può non essere ancora in grado di rispettare tale vincolo per il 2009; infatti si tratta di un warning, non di un controllo bloccante. Circa il metodo di calcolo, è esplicitato anche nelle note del software che si tratta di una media ponderata di tutte le distribuzioni effettuate sui terreni condotti; questo è necessario perchè sulle superfici asservite non è detto che venga specificato il metodo di distribuzione.

Mi pare che il PUA, a differenza della comunicazione, conteggi l'azoto derivante dalla presenza della paglia nel letame, elevando il quantitativo totale di azoto prodotto e conseguentemente fornendo valori di superficie necessaria allo spandimento superiori a quelli della comunicazione.

No, la verifica del rispetto dei vincoli a 170 e 340 kg di azoto sulle superfici in ZVN e fuori ZVN rispettivamente avviene relativamente al solo azoto zootecnico, cioè l'azoto escreto dagli animali. Il sistema informatico del PUA fornisce informazioni anche circa l'azoto presente nella lettiera per permettere un maggior grado di precisione nella valutazione dei bilanciamenti della fertilizzazione, che però ad oggi non hanno alcun tetto massimo da rispettare.

Nel PUA le produzioni prevedono per ciascuna coltura valori massimi e minimi che non possono essere modificati; non sarebbe meglio che fossero liberi?

La presenza di un range non modificabile permette di prevenire errori di compilazione da parte dell'utente. In accordo con i referenti scientifici dell'Università, il Comitato tecnico Nitrati rivede periodicamente i valori minimi e massimi relativi alle produzioni delle principali colture di interesse agrario; la tabella delle produzioni oggetto di revisione periodica viene pubblicata sul sito web della regione piemonte, alla pagina Direttiva Nitrati.

Il PUA non tiene conto del fatto che nel caso di colture che necessitano di poco azoto (per esempio le leguminose) l'apporto anche solo dei 170 kg N/ha può già comportare il superamento della quota massima di asporto.

Come anche esplicitato in Indicazioni per redigere il PUA, nel caso di colture leguminose in purezza è possibile apportare fino al 100% del fabbisogno con distribuzioni di refluo; la coltura azotofisserà la quota rimanente di azoto. Es: fatto 120 l'asporto della coltura, un apporto organico + minerale di 80 comporterà una voce di azotofissazione pari a 40, un apporto organico + minerale di 140 comporterà una voce di azotofissazione pari a 0. E' quindi possibile distribuire reflui a colture azotofissatrici, proprio per permettere l'utilizzo agronomico della maggior parte delle superfici disponibili in azienda. In merito alla quota massima apportabile, il sistema ad oggi non effettua valutazioni dei bilanciamenti della fertilizzazione, che saranno oggetto di eventuale definizione nel 2010. Infine, il vincolo all'apporto dei 170 kg/ha è riferito alla media dei terreni aziendali ricadenti in ZVN, non ai singoli appezzamenti.

Sul vecchio applicativo del PUA ai sensi del Reg. 9/R/2002 non riesco più a ritrovare i dati delle aziende.

Le aziende, pur essendo catalogate come ditte individuali, hanno il CUAA che equivale alla partita IVA, pertanto la ricerca va fatta con i CUAA, non con i codici fiscali dei legali rappresentanti.

Come devono comportarsi le aziende che hanno presentato il piano di adeguamento (da applicare entro il 31 dicembre 2010) perchè non hanno terreno a sufficienza? Fare il PUA/PUAS è impossibile.

A sistema non esistono blocchi alla compilazione del PUA da parte di un'azienda non adeguata. Viene però richiesto di distribuire almeno il 90% del refluo calcolato in comunicazione. Nel caso di aziende non adeguate, ciò comporterà un apporto in campo di azoto anche oltre i vincoli a 170/340. Ciò non comporta però alcun problema: la presenza del Piano di Adeguamento giustifica l'azienda, che potrà compensare tale situazione nel prossimo futuro. Obiettivo del PUA è infatti fotografare la situazione aziendale reale, cosa che permetterà di valutare a scala territoriale gli interventi necessari, e a livello normativo la definizione di eventuali limitazioni riferite agli indici di bilancio. Infine, la compilazione del PUA potrebbe segnalare all'azienda la necessità di modificare e/o integrare il Piano di Adeguamento presentato.


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