Nel periodo compreso tra il 1 novembre 2009 ed il 31 dicembre 2009 tutti gli apicoltori (amatoriali e professionisti), singolarmente o tramite le loro associazioni od organizzazioni, hanno l'obbligo di ripresentare la denuncia di possesso alveari come previsto dall’articolo 12 della legge regionale n. 20/1998. Le denunce devono essere presentate presso gli assessorati provinciali all'agricoltura utilizzando il modulo fornito gratuitamente dagli uffici delle Province o scaricabile da questa pagina.
L'omissione della denuncia comporta il pagamento di una sanzione amministrativa variabile da € 155 a € 465.
Gli uffici degli assessorati provinciali all’agricoltura rilasceranno all'apicoltore il codice identificativo sul retro del modello utilizzato per la denuncia.
Ogni apicoltore dovrà esporre, in maniera ben visibile, su ognuno degli apiari posseduti, un cartello (dimensioni di 10 cm di altezza per 20 cm di lunghezza) riportante il codice identificativo che gli è stato assegnato.
La legge regionale n. 20/1998 prevede anche contributi per le aziende apistiche. Tutte le informazioni sui tempi e sulle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste presso gli assessorati provinciali all’agricoltura competenti per territorio o consultate sui siti delle singole Province.