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Sezione Agricoltura e Qualità

Avversità in agricoltura

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Normativa

Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

La normativa del Fondo di solidarietà nazionale è oggi dettata dal d.lgs n. 102 del 29 marzo 2004, con il quale è diventata decisiva la spinta verso l'assicurazione agevolata. Il decreto legislativo è ritenuto dal legislatore unico e importante strumento di indennizzo per i mancati redditi causati dalla perdita di produzioni agricole danneggiate da avversità atmosferiche, tanto che gli agricoltori che non stipulano polizze assicurative agevolate si assumono l'intero rischio rispetto all'andamento stagionale. Non saranno più attivabili, infatti, i cosiddetti "interventi compensativi" (a compensazione del reddito perduto), salvo per le poche eccezioni legate a colture non comprese nel Piano assicurativo nazionale, per le quali si potrà fare ricorso agli interventi compensativi qualora il danno superi la percentuale del 30% (o del 20% nelle zone svantaggiate) della produzione lorda vendibile (PLV), esclusa quella zootecnica, in osservanza al punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato. La PLV non è comprensiva dei contributi e delle altre integrazioni al reddito concesse dell'Unione europea.

Aiuti pubblici di sostegno diretto sono ancora disponibili in caso di danni alle strutture aziendali (con l'esclusione di quelle ammissibili ad assicurazione agevolata). Nel caso di danni alle strutture aziendali e alle scorte il contributo può essere concesso a titolo di indennizzo, fino al 100% dei costi effettivi, con l'esclusione di strutture ammissibili ad assicurazione agevolata (come le serre) e sempre che l'incidenza del danno sia tale da superare il 30% del valore della PLV aziendale (20% nelle zone svantaggiate).
Fatto salvo il ristoro dei danni alle imprese agricole che ha, per legge, priorità nel riparto dei fondi stanziati dallo Stato, sono ammissibili a contributo (fino al 100% dei costi di ripristino) i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui strade interpoderali e acquedotti rurali, di competenza delle province e comunità montane e le opere irrigue e di bonifica, di competenza della Regione Piemonte, Settore Avversità e calamità naturali.

La legge regionale 8 luglio 1999, n. 17

In Piemonte la gestione tecnico-economica degli interventi di sostegno alle produzioni e di ripristino delle strutture e delle infrastrutture (solo strade interpoderali e acquedotti rurali) danneggiate dagli eventi compete alle province e alle comunità montane in quanto la legge regionale dell'8 luglio 1999, n. 17, agli articoli 2 e 3, trasferisce a questi enti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia. L'art. 6, lettera "l", indica invece come funzioni riservate alla Regione gli interventi e i ripristini riguardanti l'irrigazione e la bonifica, pertanto gli uffici regionali intervengono nelle attività di gestione esclusivamente  per le opere di ripristino sulle infrastrutture irrigue e di bonifica.

La legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63

Per quanto riguarda casi isolati con danni verificatisi a carico di una sola o poche aziende o infrastrutture, in un contesto territoriale ristretto tale da non poter richiamare la legge nazionale, ma pur sempre riferiti a un evento che si può considerare eccezionale per la tipologia dei danni prodotti, trova applicazione l'articolo 56 della legge regionale n. 63 del 12 ottobre 1978, che prevede il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate da eventi di carattere eccezionale (anche se limitati come estensione); ciò vuol dire che, in ogni caso, il costo del ripristino delle strutture deve essere superiore ad almeno il 30% (20% nelle zone svantaggiate) della PLV aziendale (esclusa quella zootecnica) e che il ripristino delle infrastrutture aziendali non possa essere affrontato, sia pur con sacrificio, dalle aziende interessate. Il contributo previsto può arrivare fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per i ripristini nel caso delle strutture e fino al 100% delle infrastrutture.


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Direzione Agricoltura - Settore Avversità e calamità naturali
c.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino
tel. 011-432.1501/4380; fax 011-432.3791

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