La normativa regionale di riferimento per le attività di cooperazione internazionale è costituita da:
Le attività svolte in attuazione delle L.R. 67/95 e 50/94 hanno spesso un ruolo complementare, essendo ormai numerosi i paesi con i quali la nostra Regione ha stipulato accordi di collaborazione e che contemporaneamente sono destinatari di iniziative di cooperazione allo sviluppo.
La L.R. 4/82 prevede invece che gli interventi vengano deliberati dal Comitato di Solidarietà che si avvale per la loro attuazione degli uffici competenti della Giunta Regionale.
Per quanto concerne specificamente la L.R. 67/95, l’attività è soggetta ad una programmazione triennale realizzata tramite le Direttive di carattere programmatico, approvate dal Consiglio Regionale, e ad una programmazione annuale approvata con apposita deliberazione della Giunta Regionale.
Obiettivi generali:
L’obiettivo definito dal legislatore risponde alle necessità di favorire il radicamento nella comunità piemontese della cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.
Tale obiettivo trova attuazione con l’azione della Regione sia sul proprio territorio sia nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e nei Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale (PECO), realizzando iniziative proprie, promuovendo e valorizzando i potenziali e originali contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale.
L’azione regionale in particolare è rivolta a:
La legge prevede che, per per l'attuazione delle competenze proprie nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la Regione possa definire, con il nulla osta governativo, accordi di collaborazione con entita' istituzionali di Paesi esteri.
Gli accordi di collaborazione sono stipulati con le corrispondenti entità istituzionali degli Stati esteri, tendendo conto di alcune priorità:
La L.R. 50/94 non prevede uno specifico atto, tuttavia la Giunta Regionale annualmente definisceun programma di attività per individuare le iniziative meritevoli di sostegno.
In base a tale legge il Consiglio Regionale, su proposta di un apposito Comitato di solidarietà, può deliberare nell’ambito delle competenze regionali interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi.
Il Comitato di solidarietà può, inoltre, proporre la partecipazione a Comitati di soccorso o beneficenza ai sensi dell’art. 39 e ss. c.c..
Nel contesto descritto in precedenza l’azione regionale si realizza lungo due filoni di attività:
le attività in campo internazionale, realizzate in base alle leggi regionali 67/95, 4/82 e 50/94;
le iniziative realizzate sul territorio regionale nell’ambito della L.R 67/95, che prevede l’attivazione di attività culturali, di ricerca e di informazione, di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale e di formazione sulle tematiche della pace, cooperazione e solidarietà internazionale.
La Regione Piemonte nell’ambito della propria attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, oltre ad utilizzare i fondi di bilancio previsti in applicazione delle leggi regionali in precedenza illustrate, opera costantemente per attivare altre linee di finanziamento, nell’ambito di programmi predisposti a livello nazionale ed internazionale.
Nel 2003 la Commissione europea ha lanciato la politica di prossimità per la creazione di uno spazio comune di sicurezza, stabilità e prosperità con i paesi vicini all’Unione Europea (UE) allargata.
Per la programmazione 2007/2013, la Commissione ha predisposto una drastica semplificazione degli strumenti, dovuta alla necessità di assicurare la coerenza e l’omogeneità delle azioni esterne e di ottenere risultati più consistenti e migliori con le risorse disponibili, rispettando i seguenti principi:
Questi i nuovi strumenti principali per le tre politiche globali in materia di relazioni esterne:
Alle porte dell’Unione allargata, oltre ad un ulteriore gruppo di paesi di probabile prossimo ingresso (Romania, Bulgaria, Turchia e Balcani occidentali), ve ne sono altri per i quali non esistono prospettive di adesione, ma che possiedono un’importanza strategica per l’Unione Europea.
La politica di prossimità vuole rappresentare, dunque, uno strumento bivalente, attraverso il quale preparare il terreno per il prossimo allargamento e ricercare una maggiore integrazione con i paesi vicini del Mediterraneo e dei nuovi confini esterni dell’Unione con le ex Repubbliche sovietiche.
Una delle maggiori innovazioni della politica di prossimità consiste nella possibilità di spendere sia nei Paesi membri che nei Paesi terzi, pur impiegando, conformemente alle disposizioni in vigore, fonti finanziarie differenti. Il coinvolgimento diretto dei Paesi terzi alla fase di elaborazione e gestione dei programmi di prossimità rappresenta l’altra innovazione apportata dalla politica in questione. Essa, infatti, ha esteso anche ai Paesi terzi il principio in base al quale tutti i partner coinvolti godono di un ruolo paritario.
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