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Affari internazionali

Sommario:



Normativa

La normativa regionale

La normativa regionale di riferimento per le attività di cooperazione internazionale è costituita da:

Le attività svolte in attuazione delle L.R. 67/95 e 50/94 hanno spesso un ruolo complementare, essendo ormai numerosi i paesi con i quali la nostra Regione ha stipulato accordi di collaborazione e che contemporaneamente sono destinatari di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

La L.R. 4/82 prevede invece che gli interventi vengano deliberati dal Comitato di Solidarietà che si avvale per la loro attuazione degli uffici competenti della Giunta Regionale.

La legge regionale 67/95

Per quanto concerne specificamente la L.R. 67/95, l’attività è soggetta ad una programmazione triennale realizzata tramite le Direttive di carattere programmatico, approvate dal Consiglio Regionale, e ad una programmazione annuale approvata con apposita deliberazione della Giunta Regionale.
Obiettivi generali:
L’obiettivo definito dal legislatore risponde alle necessità di favorire il radicamento nella comunità piemontese della cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.
Tale obiettivo trova attuazione con l’azione della Regione sia sul proprio territorio sia nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e nei Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale (PECO), realizzando iniziative proprie, promuovendo e valorizzando i potenziali e originali contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale.

L’azione regionale in particolare è rivolta a:

  • rafforzare le relazioni con le Amministrazioni locali ed istituzionali dei paesi di intervento, anche definendo apposite linee di lavoro coordinate con le azioni degli organismi nazionali ed internazionali e del Ministero degli Affari Esteri ;
  • promuovere, sensibilizzare e sostenere i soggetti interessati presenti sul territorio piemontese e dei PVS, affinché la competenza di ciascuno possa contribuire alla predisposizione delle linee di lavoro e, successivamente, alla realizzazione di apposite iniziative e progetti da inserire nel quadro precedentemente definito ;
  • definire, nell’ambito delle linee di lavoro, apposite azioni che, coordinate e coerenti con le politiche centrali, mirino al rafforzamento delle istituzioni locali nell’esercizio di competenze tecniche ed amministrative proprie e favoriscano il rafforzamento degli attori decentrati e la loro partecipazione alla definizione delle politiche a livello nazionale;
  • promuovere e sostenere una progettazione che coinvolga a diversi livelli una gamma varia e pluralista di attori competenti e/o rappresentativi dei diversi settori della società, e favorisca gli scambi di esperienza e di conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni e delle conoscenze locali
  • promuovere e sostenere progetti “ sostenibili” rivolti cioè a generare processi di sviluppo autonomo e gestibili dalle controparti locali; .monitorare e valutare congiuntamente con le autorità locali dei paesi terzi le iniziative avviate nell’ambito delle attività di collaborazione.

La legge regionale 50/94

La legge prevede che, per per l'attuazione delle competenze proprie nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la Regione possa definire, con il nulla osta governativo, accordi di collaborazione con entita' istituzionali di Paesi esteri.
Gli accordi di collaborazione sono stipulati con le corrispondenti entità istituzionali degli Stati esteri, tendendo conto di alcune priorità:

  1. presenza dell'emigrazione piemontese con un ruolo di predominanza o di rilievo;
  2. opportunità di intervenire per lo sviluppo delle economie locali, nell'ambito degli accordi internazionali nord sud ed est ovest;
  3. necessità di consolidamento o potenziamento dell'immagine culturale, scientifica, tecnologica, finanziaria del Piemonte, in relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione.

La L.R. 50/94 non prevede uno specifico atto, tuttavia la Giunta Regionale annualmente definisceun programma di attività per individuare le iniziative meritevoli di sostegno.

La legge regionale 4/82

In base a tale legge il Consiglio Regionale, su proposta di un apposito Comitato di solidarietà, può deliberare nell’ambito delle competenze regionali interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi.
Il Comitato di solidarietà può, inoltre, proporre la partecipazione a Comitati di soccorso o beneficenza ai sensi dell’art. 39 e ss. c.c..

Nel contesto descritto in precedenza l’azione regionale si realizza lungo due filoni di attività:
le attività in campo internazionale, realizzate in base alle leggi regionali 67/95, 4/82 e 50/94;
le iniziative realizzate sul territorio regionale nell’ambito della L.R 67/95, che prevede l’attivazione di attività culturali, di ricerca e di informazione, di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale e di formazione sulle tematiche della pace, cooperazione e solidarietà internazionale.

Strumenti di finanziamento nazionale

La Regione Piemonte nell’ambito della propria attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, oltre ad utilizzare i fondi di bilancio previsti in applicazione delle leggi regionali in precedenza illustrate, opera costantemente per attivare altre linee di finanziamento, nell’ambito di programmi predisposti a livello nazionale ed internazionale.

Programmi comunitari

Nel 2003 la Commissione europea ha lanciato la politica di prossimità per la creazione di uno spazio comune di sicurezza, stabilità e prosperità con i paesi vicini all’Unione Europea (UE) allargata.
Per la programmazione 2007/2013, la Commissione ha predisposto una drastica semplificazione degli strumenti, dovuta alla necessità di assicurare la coerenza e l’omogeneità delle azioni esterne e di ottenere risultati più consistenti e migliori con le risorse disponibili, rispettando i seguenti principi:

  • assicurare la coerenza politica globale
  • semplificare la struttura e le procedure
  • destinare le risorse in funzione dei risultati
  • migliorare il dialogo e il coordinamento con gli altri donatori e le altre istituzioni
  • sviluppare un migliore dialogo con i paesi terzi.

Questi i nuovi strumenti principali per le tre politiche globali in materia di relazioni esterne:

  • Strumento di assistenza preadesione (IPA), sostituisce SAPA, ISPARD, PHARE e CARDS. Paesi beneficiari: candidati all’ingesso nell’UE (Turchia e Croazia) e i candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex rep. jug. di Macedonia)
  • Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), sostituisce MEDA e TACIS. Paesi beneficiari:
    Nuovi Stati indipendenti (Ucraina, Moldavia, Bielorussia), Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian, Georgia), Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Autorità palestinese della Cisgiordania e Gaza, Siria, Tunisia); Federazione Russa.
  • Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica (DCECI), sostituisce Programmi geografici (FES, ALA e Medio Oriente, PERS) e 18 Programmi tematici (ONG, COOP DEC, migrazioni, diritti dell’uomo e democrazia, ambiente )
    Paesi beneficiari: Paesi non ammissibili all’assistenza IPA e ENPI

Alle porte dell’Unione allargata, oltre ad un ulteriore gruppo di paesi di probabile prossimo ingresso (Romania, Bulgaria, Turchia e Balcani occidentali), ve ne sono altri per i quali non esistono prospettive di adesione, ma che possiedono un’importanza strategica per l’Unione Europea.
La politica di prossimità vuole rappresentare, dunque, uno strumento bivalente, attraverso il quale preparare il terreno per il prossimo allargamento e ricercare una maggiore integrazione con i paesi vicini del Mediterraneo e dei nuovi confini esterni dell’Unione con le ex Repubbliche sovietiche.

Una delle maggiori innovazioni della politica di prossimità consiste nella possibilità di spendere sia nei Paesi membri che nei Paesi terzi, pur impiegando, conformemente alle disposizioni in vigore, fonti finanziarie differenti. Il coinvolgimento diretto dei Paesi terzi alla fase di elaborazione e gestione dei programmi di prossimità rappresenta l’altra innovazione apportata dalla politica in questione. Essa, infatti, ha esteso anche ai Paesi terzi il principio in base al quale tutti i partner coinvolti godono di un ruolo paritario.



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