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Documentazione >Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” Regolamento regionale 7/R 2010

Il Regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 1° marzo 2010 e pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 4 marzo 2010 - Atti della Regione -, discipina l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide che derivano dalle operazioni di frangitura delle olive in tutte le fasi - dalla produzione fino all’applicazione al terreno.

www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/09/attach/r201007frantoi.pdf

Il regolamento 7/R/2010 è stato predisposto in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), del Piano di tutela delle acque, e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e al decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

Tenuto conto che la pratica dell’olivicoltura in Piemonte riguarda al momento un numero limitato di aziende, in riferimento agli obblighi amministrativi il regolamento 7/R/2010, come modificato dal Regolamento 20 settembre 2011, n. 6/R, prevede anche per l’anno 2011 una comunicazione semplificata finalizzata a raccogliere le informazioni minime sulla consistenza e sulla dimensione aziendale.

Obblighi amministrativi
Il regolamento 7/R/2010 prevede che l’utilizzazione agronomica sia subordinata ad una comunicazione da inviare alla Provincia territorialmente competente.

Ogni frantoio ed ogni azienda agricola esistente che produce e/o intende utilizzare le acque di vegetazione e le sanse deve comunicare alla Provincia competente, tassativamente entro il 31 ottobre 2011, la propria situazione aziendale relativamente alla produzione stimata di sanse e acque di vegetazione, allo stoccaggio e ai terreni destinati all’uso agronomico.

Qualora le aziende in parola verifichino di non essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla norma in materia di stoccaggio dovranno adeguarsi entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento.

Modulistica
Anche per il 2011 la comunicazione sarà compilata su supporto cartaceo, sulla base dello schema di comunicazione approvato con d.d. n. 397 del 23 giugno 2010 (schema comunicazione frantoi) e andrà inviata alla Provincia competente.

Di seguito i riferimenti di alcune Province.

Provincia di Alessandria

Provincia di Alessandria - Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture
Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche
Ufficio Scarichi
Via Galimberti 2/A - 15100 Alessandria
Fax 0131/304708

Provincia di Asti

Provincia di Asti - Servizio Ambiente
Piazza Alfieri 33 - 14100 Asti
Fax: 0141/433316

Provincia di Biella

Provincia di Biella - Settore Tutela ambientale e agricoltura
Servizio Politiche agricole, zootecnia, viticoltura e risorse idriche
Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella
Tel. 015/8480886


Provincia di Cuneo

Provincia di Cuneo - Settore Tutela Ambiente
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Fax 0171/445.582


Provincia di Torino

Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualita' dell'aria
Servizio Gestione Risorse Idriche
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore Ambiente e Georisorse
Servizio Risorse Idriche Ufficio scarichi e qualità delle acque
Via dell'Industria, 25 - 28900 Verbania (VB)
Fax 0323/49502.74



Servizio a cura della Direzione Ambiente
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