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Documentazione > Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di Deflusso Minimo Vitale

Con il regolamento regionale 8/R del 17 luglio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 luglio 2007 ed in vigore dal 4 agosto 2007, sono state emanate le disposizioni per la prima attuazione del Deflusso Minimo Vitale, strumento che costituisce imprescindibile attuazione del principio di salvaguardia di una risorsa riconosciuta strategica e limitata attraverso l’estensione generalizzata dell’obbligo di mantenimento di condizioni minime di deflusso già applicato da oltre un decennio alle nuove derivazioni sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166.
In coerenza ai criteri adottati con il decreto ministeriale del 28 luglio 2004, all’atto di indirizzo emanato dall’Autorità di bacino del fiume Po in data 7 marzo 2004 e ai criteri dettati dal Piano di tutela delle acque, è previsto un DMV di base, applicabile alla generalità dei prelievi, e di un DMV ambientale, applicabile ai corsi d’acqua significativi, a quelli potenzialmente influenti sugli stessi o di rilevante interesse ambientale, a quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione nonché ai corsi d’acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci.
Il regolamento dispone la fissazione dei termini temporali entro i quali dovrà essere rilasciato il valore di base, e ove richiesta, la componente ambientale, stabiliti rispettivamente al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2016 ed è improntato alla responsabilizzazione degli utenti che, salvo specificati casi particolari, sono tenuti al rilascio del DMV nel rispetto dei criteri introdotti dal regolamento senza preventivi provvedimenti dell’autorità concedente, nonché alla massima semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti formali, attraverso opportuni meccanismi di adeguamento automatico dei disciplinari in atto.
Nel disciplinare i rilasci del DMV nei bacini di estensione inferiore ai 50 chilometri quadrati il provvedimento introduce, nelle more della conclusione degli specifici studi in corso relativi all’idrologia dei piccoli bacini montani, alcuni elementi di flessibilità nella gestione dei rilasci consentendo, nel caso di prese plurime, di concentrare gli stessi sulle prese principali ove ricorrano tutte le condizioni previste dalla norma, mentre le modalità di quantificazione e gestione dei rilasci dalle dighe, in relazione alla particolare complessità e delicatezza degli interventi richiesti, sono demandate a linee guida da emanarsi da parte della Giunta Regionale.
Come previsto dal Piano di tutela è prevista una deroga temporanea automatica sui tratti di corsi d’acqua che alimentano i grandi sistemi irrigui della pianura e che sono caratterizzati da squilibri del bilancio idrico, prevedendo un DMV ridotto al 30% nel periodo della massima idroesigenza irrigua. Deroghe sono altresì previste per l’approvvigionamento potabile, per gli usi marginali della risorsa e nel caso di prelievi da corsi d’acqua che per condizioni naturali sono soggetti ad asciutte di durata superiore a 60 giorni all’anno consecutivi. Stante l’oggettiva complessità del sistema dei prelievi si è ritenuto opportuno prevedere inoltre una facoltà di deroga in relazione a situazioni di particolare carenza idrica e per ragioni di interesse generale. con espresso obbligo di comunicazione alla Regione e all’Autorità di bacino.
Fermo restando l’obbligo di rilascio del DMV entro il 31 dicembre 2008, la nuova disciplina prevede che per i prelievi esistenti siano adeguate le opere di presa eventualmente anche con modalità provvisorie, consentendo di completare i lavori di adeguamento entro il 31 dicembre 2010. Non sono invece soggetti all’obbligo di adeguamento delle opere di presa le derivazioni marginali attuate mediante accumulo precario di materiale d’alveo o mediante organi mobili.
Viene infine disciplinata la sperimentazione volontaria, finalizzata alla migliore taratura degli obblighi di rilascio in relazione alle specifiche situazioni locali al fine di definire rilasci che possano contemperare al meglio due esigenze contrapposte e rilevanti: la tutela dell’ambiente e il mantenimento della produzione elettrica da fonte idraulica al più alto livello possibile stante il benefico contributo che la stessa fornisce ai fini del rispetto degli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.

Riferimenti normativi:
Regolamento regionale 8/R del 17 luglio 2007
Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61
Art. 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152


Servizio a cura della Direzione Ambiente
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