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Documentazione > Scarichi di acque reflue domestiche: proroga dei termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2003 n. 6

L'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, come rettificato dall'Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 46 del 18 novembre 2004, ha prorogato i termini di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura.
Conseguentemente il termine per la presentazione delle domande da parte di coloro che non abbiano ancora richiesto la suddetta autorizzazione è prorogato al 30 giugno 2005, con decorrenza dal 12 ottobre 2004. Le autorità competenti provvederanno al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra entro il 30 giugno 2006.
In merito restano ferme le ulteriori disposizioni della citata l.r. 6/2003, nonché la modulistica, i criteri e gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 13-9588 del 9 giugno 2003 e disponibili in questa sezione.

Riferimenti normativi:
Legge regionale 4 novembre 2004 n. 31


Servizio a cura della Direzione Ambiente
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