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Documentazione > Proprietà delle reti dei Servizi Idrici

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 32-9528 del 5.6.03, sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche, ha approvato l’atto di indirizzo sul regime della proprietà delle infrastrutture del servizio idrico integrato (l.r. 13/97).

Si tratta di un atto contenente criteri di indirizzo organici e di carattere generale sul regime di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie all’erogazione del servizio idrico, a seguito della istituzione delle sei Autorità d’ambito piemontesi.

In base alle vigenti disposizioni di legge, infatti, le reti e le infrastrutture non possono più essere trasferite in proprietà in capo ai gestori del servizio, ma solo messi a disposizione delle società erogatrici.

Considerata la specificità del servizio idrico integrato, si è ritenuta inoltre non percorribile la possibilità riconosciuta in via generale dall’art. 113, comma 13, del d.lgs 267/2000 di affidare la proprietà delle reti e delle infrastrutture a società di capitali a maggioranza pubblica incedibile per mancanza di un interesse pubblico ad avvalersene.

Reti, impianti e dotazioni dovranno quindi essere attribuiti in proprietà esclusiva all’Ente locale nel cui territorio insistono oppure, nel caso di infrastrutture che svolgono una funzione sovracomunale, si potrà realizzare una comproprietà di tutti gli Enti interessati.

Riferimenti normativi:


Servizio a cura della Direzione Ambiente
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