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Con il regolamento regionale 7/R del 25 giugno 2007, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 giugno 2007 ed in vigore dal
13 luglio 2007, sono stati definiti i primi obblighi concernenti
la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica.
Tale provvedimento è stato emanato in attuazione della legge
regionale 29 dicembre 2000, n. 61 che demanda la materia ad un regolamento
della Giunta regionale al fine di dare attuazione all'articolo 22
del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, oggi trasfuso all'articolo
95 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in
materia ambientale.
Le disposizioni del regolamento sono finalizzate a disporre delle
informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio idrico
e idrogeologico, verificare l'incidenza del sistema dei prelievi
e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto e prevedere
l'introduzione di misure finalizzate alla loro mitigazione.
L'attività conoscitiva degli impatti esercitati dalle attività
antropiche sull'ambiente idrico rappresenta infatti un elemento
fondamentale nel nuovo approccio di governo delle acque coerente
con le indicazioni della Direttiva quadro 2000/60/CE, necessario
per accedere ad una corretta pianificazione delle risorse idriche,
alla redazione di bilanci idrici accurati e attendibili e alla previsione
delle azioni necessari per conseguire una efficace tutela quali-quantitativa
della risorsa.
Gli obblighi di misurazione previsti dal regolamento riguardano
unicamente i prelievi e le restituzioni che superano una soglia
ritenuta significativa rispetto agli obiettivi fissati, modulata
in funzione delle potenzialità idrologiche naturali del sottobacino
su cui incidono.
In funzione degli obiettivi che persegue, il regolamento esclude
dall'assoggettamento agli obblighi di misura i prelievi marginali
che per loro natura determinano una pressione trascurabile sulla
risorsa idrica naturale.
E' tuttavia fatta salva la facoltà per le Amministrazione
provinciali di poter motivatamente sottoporre agli obblighi di misura
previsti dal regolamento anche prelievi e restituzioni sotto la
soglia indicata dal regolamento al verificarsi di particolari condizioni
puntualmente elencate.
Il regolamento, mentre produce effetti immediati nei confronti
dei nuovi prelievi che potranno essere attivati solo se dotati di
idonea strumentazione di misura, prevede invece una gradualità
per l'applicazione degli obblighi relativamente a quelli esistenti
rapportandola alla potenzialità idrologica del sottobacino.
Riferimenti normativi:
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