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Documentazione > Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica

Con il regolamento regionale 7/R del 25 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 giugno 2007 ed in vigore dal 13 luglio 2007, sono stati definiti i primi obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica.

Tale provvedimento è stato emanato in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 che demanda la materia ad un regolamento della Giunta regionale al fine di dare attuazione all'articolo 22 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, oggi trasfuso all'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale.

Le disposizioni del regolamento sono finalizzate a disporre delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio idrico e idrogeologico, verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto e prevedere l'introduzione di misure finalizzate alla loro mitigazione.

L'attività conoscitiva degli impatti esercitati dalle attività antropiche sull'ambiente idrico rappresenta infatti un elemento fondamentale nel nuovo approccio di governo delle acque coerente con le indicazioni della Direttiva quadro 2000/60/CE, necessario per accedere ad una corretta pianificazione delle risorse idriche, alla redazione di bilanci idrici accurati e attendibili e alla previsione delle azioni necessari per conseguire una efficace tutela quali-quantitativa della risorsa.

Gli obblighi di misurazione previsti dal regolamento riguardano unicamente i prelievi e le restituzioni che superano una soglia ritenuta significativa rispetto agli obiettivi fissati, modulata in funzione delle potenzialità idrologiche naturali del sottobacino su cui incidono.

In funzione degli obiettivi che persegue, il regolamento esclude dall'assoggettamento agli obblighi di misura i prelievi marginali che per loro natura determinano una pressione trascurabile sulla risorsa idrica naturale.

E' tuttavia fatta salva la facoltà per le Amministrazione provinciali di poter motivatamente sottoporre agli obblighi di misura previsti dal regolamento anche prelievi e restituzioni sotto la soglia indicata dal regolamento al verificarsi di particolari condizioni puntualmente elencate.

Il regolamento, mentre produce effetti immediati nei confronti dei nuovi prelievi che potranno essere attivati solo se dotati di idonea strumentazione di misura, prevede invece una gradualità per l'applicazione degli obblighi relativamente a quelli esistenti rapportandola alla potenzialità idrologica del sottobacino.

Riferimenti normativi:


Servizio a cura della Direzione Ambiente
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