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Documentazione > Disposizioni in materia di approvazione ed autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Il regolamento regionale 16 dicembre 2008, n. 17/R, entrato in vigore in data 1 marzo 2009, disciplina la progettazione e l'autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi della legge regionale 29 dicembre 200 n. 61 attuativa, tra l'altro dell'art.47 del decreto legislativo 152/99 poi trasposto nell'art.126 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alla Regione la disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nonché delle modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio degli impianti anche nel caso di realizzazione per lotti funzionali.

A sua volta l'art. 31 delle norme del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 – 10731 del 13 maggio 2007, tra le misure per la tutela qualitativa prevede, al fine di garantire la corretta la corretta funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che siano disciplinate le modalità: a)di approvazione dei relativi progetti;b) di autorizzazione provvisoria allo scarico durante l'avviamento dei nuovi impianti ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali; c) di esercizio provvisorio a seguito di intervento straordinario su impianti esistenti, di gestione nelle fasi di manutenzione programmata e durante i periodi di interruzione del servizio di depurazione.

Con il suddetto regolamento è stato pertanto introdotto un insieme di regole per ricondurre in un unico contesto la progettazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e la relativa approvazione nonché il relativo regime autorizzativo, quest'ultimo solo in relazione ai determinati periodi nei quali, per motivazioni oggettive o di forza maggiore, non risulta possibile il rispetto dei limiti di emissione prescritti dal vigente ordinamento.

Il regolamento stabilisce infatti che la valutazione tecnico amministrativa dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di competenza dell'Autorità d'ambito e propedeutica all'approvazione del progetto ed alla relativa dichiarazione di pubblica utilità – ai sensi dell'art. delle legge 2000 n. 44, sia effettuata sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Provincia per quanto concerne le componenti progettuali relative all'autorizzazione ed al controllo dello scarico; tale parere, ove favorevole, costituisce anche autorizzazione allo scarico per i periodi di avviamento e di gestione provvisoria aggregando così in tal modo in un unico momento amministrativo procedimenti diversi afferenti la medesima infrastruttura.

A tal fine viene previsto che gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in tema di contratti pubblici, siano integrati da appositi disciplinari atti a definire le caratteristiche di qualità e le modalità dello scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti nevralgiche dei medesimi e che quindi ne compromettono temporaneamente l'efficienza; per tutti gli impianti di depurazione viene inoltre introdotto l'obbligo di dotarsi di un disciplinare di gestione speciale ovvero dedicato a regolare i periodi di manutenzione programmata in cui non è possibile il mantenimento dei limiti di emissione autorizzati; infine sono state disciplinate le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interruzioni dovute a forza maggiore.

Il monitoraggio complessivo del funzionamento degli impianti di depurazione viene attribuito all'ARPA nel contesto della propria attività ordinaria di vigilanza e controllo nonché all'Autorità d'ambito ai fini della valutazione del sistema di premialità o penalità connesso alla funzionalità della gestione del servizio idrico integrato.

Al fine di correttamente orientare le Istituzioni e gli operatori del settore nella fase applicativa del regolamento in questione e sue successive modifiche e integrazioni è stato predisposto un documento con le precisazioni del caso.

Riferimenti normativi:


Servizio a cura della Direzione Ambiente
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