Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
Il 29 dicembre 2006 entra in vigore il regolamento regionale 15/R del 11 dicembre 2006 recante la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R.P. n. 50 del 14 dicembre 2006.
Tale provvedimento è stato emanato in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 che demanda la materia ad un regolamento della Giunta regionale al fine di dare attuazione all’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, oggi trasfuso all’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale.
Le disposizioni del regolamento si applicano a tutte le captazioni d’acqua al consumo umano erogate a terzi mediante impianti d’acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse al fine di definire i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo per la prevenzione di eventuali fenomeni di compromissione della risorsa, in funzione delle effettive condizioni locali di vulnerabilità e rischio accertate tramite rigorosi criteri tecnico scientifici.
Il regolamento prevede la graduazione dei vincoli e limitazioni d’uso del suolo stabiliti dal d.lgs. 152/2006 in maniera più efficace e coerente con le reali condizioni locali e in particolare disciplina le attività agricole ammissibili all’interno delle aree di salvaguardia in funzione delle condizioni idrogeologiche e pedologiche delle aree circostanti le captazioni, prevedendo la predisposizione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.
È inoltre previsto che le autorità d’ambito e i gestori del servizio idrico definiscano un programma di adeguamento delle opere di captazione esistenti sul territorio regionale, in modo da superare l’attuale approccio dell’analisi della singola captazione a vantaggio di una pianificazione complessiva a scala d’ambito territoriale ottimale, meglio rispondente all’esigenza di garantire una efficace azione di prevenzione del rischio d’inquinamento e allo stesso tempo di graduare e ottimizzare i vincoli territoriali all’interno delle aree di salvaguardia e, di conseguenza, l’uso del territorio e le destinazioni urbanistiche a questo collegate.
Il regolamento regionale 15/R/2006 è stato modificato e integrato dal seguente atto:
Regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 14/R (B.U.R. 6 agosto 2009, n. 31) relativamente alle indicazioni inerenti le indagini pedologiche propedeutiche alla ridefinizione delle aree di salvaguardia nel caso specifico dei campi pozzi.
Con determina dirigenziale n. 383 del 17 settembre 2009 è stato approvato il Manuale Operativo volto a fornire elementi tecnici e chiarimenti per la realizzazione dello studio pedologico e la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (PUFF). Il Manuale Operativo si compone di quattro parti:
Informazioni per la predisposizione del PUFF
Riferimenti normativi:
Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61
Art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
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