|
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 57-11839 del 23 febbraio 2004,
su proposta della Conferenza regionale delle risorse idriche, ha
approvato l'atto
di indirizzo concernente la soggettività giuridica delle
Autorità d'ambito istituite ai sensi della legge regionale
20 gennaio 1997 n. 13.
Con tale provvedimento la Giunta regionale, in considerazione della
segnalazione da parte delle Autorità d'ambito di alcune difficoltà
dalle medesime riscontrate nell'esplicazione delle proprie attività
contrattuali, ha approfondito la materia, giungendo alle seguenti
conclusioni:
- in quanto fondata su base convenzionale, l'Autorità
d'ambito è priva del requisito della personalità
giuridica, che - come noto - può essere conferita solo
dalla legge o da un provvedimento amministrativo a ciò
ex lege autorizzato;
- tuttavia, per come configurata dalla legge regionale 13/1997,
essa risulta dotata della soggettività giuridica necessaria
all'espletamento delle funzioni ad essa affidate in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato;
- l'autonomia, la terzietà rispetto agli enti partecipanti
e la capacità di adottare decisioni con efficacia esterna,
unitamente al fatto che la stessa legge regionale fa riferimento
all'esercizio delle funzioni dell'Autorità d'ambito "in
nome e per conto degli Enti locali", portano infatti a concludere
che il legislatore ha inteso conferirle, se non la personalità
giuridica, il requisito della capacità di essere autonomamente
titolare di rapporti giuridici attivi e passivi;
- pur in carenza della vera e propria personalità giuridica,
la stessa può quindi esplicare - sulla base dei poteri
conferiti dalla legge e dalla convezione istitutiva - tutte le
attività anche contrattuali necessarie al suo funzionamento
di "organo" degli enti pubblici locali partecipanti,
ivi comprese quelle attinenti all'assunzione di personale nell'ambito
dei rapporti di lavoro dipendente di carattere pubblico.
Riferimenti normativi:
|