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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 90-14522

Integrazione al parere espresso con D.G.R. n. 51-10809. del 27 ottobre 2003, ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986, relativo al progetto di “Centrale termoelettrica a ciclo combinato” della potenza elettrica di circa 800 MWe, da localizzarsi nel Comune di Morano sul Po (AL), presentato dalla Societa’ Morano Energia S.r.l., Via Balzola 30 - Morano sul Po (AL)

A relazione dell’Assessore Cavallera:

La Società Morano Energia S.r.L., con sede legale in Morano sul Po (AL), Via Balzola 30, in data 23 luglio 2003, presentava alla Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del d.p.c.m. 377/1998 e del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, nonché della legge 55/2002, lo Studio di impatto ambientale e gli elaborati relativi al progetto di “Centrale termoelettrica a ciclo combinato” della potenza elettrica di circa 800 MWe, da localizzarsi nel comune di Morano sul Po (AL), provvedendo contestualmente al loro deposito presso l’Ufficio di deposito progetti di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino nonché alla pubblicazione dell’avviso al pubblico sui quotidiani “La Stampa” e “Il Corriere della Sera”, ai fini dell’avvio della procedura di VIA nell’ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986.

In data 27 ottobre 2003, con d.g.r. n. 51-10809, la Regione Piemonte esprimeva il proprio parere ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, deliberando quanto segue:

“ - di ritenere il progetto di ”Centrale termoelettrica a ciclo combinato" della potenza elettrica di circa 800 MWe, da localizzarsi nel comune di Morano sul Po (AL), presentato dalla Società Morano Energia S.r.l., con sede legale in Morano sul Po, via Balzola 30, non compatibile dal punto di vista ambientale, alla luce della situazione ambientale e delle caratteristiche del territorio interessato, dettagliatamente espresse in premessa, inerenti, in particolare, l’alto rischio ambientale per contaminazione da amianto, l’elevato rischio idraulico, lo stato della qualità dell’aria e del clima acustico;

- di dare atto che la mancanza dei presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’opera in oggetto, nel contesto ambientale individuato, risulti preclusiva alla stipulazione dell’intesa prevista dall’articolo 1, comma 2 della citata legge 55/2002, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 1 della stessa legge;

- di inviare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero delle Attività Produttive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge 349/1986, dell’art. 5 del d.p.r. 357/1997 e della legge 55/2002, la presente deliberazione per il prosieguo di competenza;".

In data 5 febbraio 2004, con nota prot. n. DSA/2004/02808, il Ministero dell’Ambiente ha richiesto al proponente una serie di chiarimenti ed integrazioni, chiedendo contestualmente alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA (Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione Piemonte) l’espressione o l’eventuale aggiornamento del proprio parere di competenza, a seguito dell’inoltro da parte del proponente della documentazione integrativa.

In data 29 giugno 2004, il proponente ha inoltrato alla Regione Piemonte la documentazione integrativa richiesta, provvedendo contestualmente al deposito della stessa presso l’Ufficio di deposito progetti regionale nonché alla pubblicazione dell’avviso al pubblico sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Stampa” (edizione della Provincia di Alessandria), riavviando la procedura sospesa con la citata nota ministeriale.

Nei mesi di ottobre e novembre 2004, il proponente ha consegnato ulteriori documenti tecnici alla Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente nonché all’Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, a parziale integrazione e sostituzione degli elaborati precedentemente trasmessi.

A seguito dell’esame della documentazione integrativa prodotta, è stato attivato nuovamente l’Organo tecnico regionale di cui all’art. 7 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, precedentemente insediato, con il compito di condurre tutti gli approfondimenti tecnici necessari all’eventuale integrazione del parere regionale precedentemente espresso dalla Regione, secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge regionale citata.

Nell’ambito dei lavori istruttori dell’Organo Tecnico regionale, in data 9 dicembre 2004 è stata convocata una ulteriore seduta della Conferenza di Servizi, ai fini di effettuare un ulteriore esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di cui all’oggetto, alle cui sedute sono stati convocati, secondo quanto disposto dalla legge regionale stessa, i soggetti istituzionali di cui all’art. 9 della legge regionale citata, tra i quali, in particolare, l’Autorità di Bacino del Fiume Po e l’Agenzia interregionale per il Fiume PO per la diretta competenza sulle problematiche inerenti il rischio idrogeologico relative al territorio interessato dalla localizzazione progettuale, l’ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell’Organo Tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell’istruttoria tecnica.

Durante i lavori della Conferenza di servizi, in base a quanto previsto dall’art. 18, comma 2 della l.r. 40/1998, è stato acquisito il parere del Comune di Coniolo, espresso con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 4 dicembre 2004, che ribadisce il precedente parere negativo per motivi di carattere sanitario e paesistico-ambientale.

I rappresentanti delle province di Alessandria e Vercelli, dei Comuni di Balzola (AL), Casale Monferrato (AL), Pertengo (VC), Pontestura (AL), Rive (VC), Trino (AL), Villanova Monferrato (AL), limitrofi al Comune sede dell’impianto, e dell’Ente Parco del PO e dell’ORBA, non hanno presentato ulteriori pareri, confermando nella sostanza i pareri precedentemente espressi che risultano negativi o comunque fortemente critici in merito alla compatibilità ambientale della proposta progettuale, soprattutto con riferimento allo stato attuale ed alle caratteristiche ambientali dell’area interessata direttamente ed indirettamente dagli effetti conseguenti alla realizzazione ed entrata in esercizio della centrale termoelettrica proposta.

Il rappresentante dell’Autorità di bacino per il Fiume Po ha evidenziato ai presenti come la stessa Autorità di bacino si sia già espressa, nell’ambito del procedimento avviato dal Ministero delle Attività produttive, con note prot. 5793/PU del 28 agosto 2003 e prot. 4589/PU del 27 luglio 2004, in cui sono stati posti all’attenzione della conferenza di servizi presso il MAP gli aspetti di criticità che riguardano l’area oggetto degli interventi.

Il rappresentante dell’Autorità di bacino ha precisato che i citati pareri riguardano la compatibilità della centrale proposta a scenario finale, previsto dal Piano per l’Assetto Idrogeologico per il Fiume Po, raggiunto compiutamente; nel merito, il rappresentante ha confermato che sono ad oggi ancora in corso gli studi di fattibilità per la sistemazione idraulica dell’asta del fiume Po nel tratto dalla confluenza del fiume Dora Baltea alla confluenza del fiume Tanaro, nel quale verranno analizzati anche i possibili interventi di sistemazione idraulica del reticolo scolante di pianura nel tratto interessato.

Il rappresentante dell’Agenzia interregionale per il Fiume Po ha precisato, in sede di conferenza di servizi, la situazione inerente l’attuazione degli interventi previsti dal PAI per l’area interessata, ed in particolare ha segnalato che:

* il primo lotto dell’argine tra Morano e Trino risulta realizzato e collaudato dal punto vista tecnico,

* il secondo lotto dell’argine tra Morano e Trino, in prossimità della località “Cascina Pobietto”, è stato appaltato,

* il preesistente argine tra Morano e Casale risulta consolidato e adeguato in sagoma ma non in altezza in quanto si attendono disposizioni da parte dell’Autorità di Bacino che potrà, sulla base degli esiti degli studi di fattibilità in corso, mutare le caratteristiche degli argini in localizzazione e/o altezza.

Il rappresentante dell’AiPO ha espresso il parere, inoltre, di ritenere che in Fascia fluviale C non dovrebbero essere realizzate strutture sensibili, per il rischio di esondazione, comunque non eliminabile, ad essa connesso, e di ritenere inoltre che dovrebbero essere rilocalizzati anche gli esistenti impianti industriali.

Alla Regione, successivamente all’espressione del parere regionale, sono pervenute le osservazioni del Comitato di Coordinamento Territoriale del 27 luglio 2004, del Comitato di difesa dell’ambiente e della salute pubblica di Morano sul PO del 13 novembre 2003, del 21 luglio 2004 e del 6 dicembre 2004,

Sulla base delle valutazioni formulate nelle sedute della Conferenza dei Servizi, dei pareri ricevuti, degli approfondimenti svolti nell’ambito dell’istruttoria dell’Organo Tecnico e sulla base del contributo tecnico e scientifico dell’ARPA, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente, di tutte le osservazioni pervenute e in relazione a quanto disposto dal d.p.c.m. 27/12/1988 e s.m.i. emergono le considerazioni ed osservazioni di seguito riportate, che integrano e confermano il parere negativo precedentemente espresso dalla Regione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con d.g.r. n. 51-10809 del 27 ottobre 2003, ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986, tenuto conto anche delle valutazioni e dei disposti del Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004, in armonia con i criteri previsti dall’Accordo 5 settembre 2002 tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23-5028 del 7 gennaio 2002 “Indirizzi per l’istruttoria delle istanze relative alla realizzazione di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici”.

Presupposti di realizzabilità stabiliti dal Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte (PEAR).

Richiamando quanto già espresso nella citata deliberazione della Giunta regionale, n. 51-10809 del 27 ottobre 2003, in tema di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, acquisto e vendita di energia elettrica di cui al d.lgs. 79/1999, occorre ribadire che le richieste di installazione di impianti come quelli oggetto del presente procedimento devono essere sottoposti ad una verifica programmatica del rispetto dei criteri di valutazione e degli indirizzi stabiliti inizialmente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23-5028 del 7 gennaio 2002 “Indirizzi per l’istruttoria delle istanze relative alla realizzazione di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici”, ribaditi ed ampliati dall’Accordo 5 settembre 2002 tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, nonché dal Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte (PEAR), approvato dal Consiglio regionale con DCR n. 351-3642 del 3 febbraio 2004.

Il rispetto dei criteri individuati nei documenti sopracitati prevede, in primo luogo, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico del Piemonte, il massimo utilizzo possibile dell’energia termica, la diffusione del teleriscaldamento in relazione alla specifica collocazione dell’impianto, la sostituzione di impianti di produzione di energia elettrica e di calore a minore efficienza documentata con appositi accordi, la minimizzazione dei costi di trasporto dell’energia e dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell’impianto proposto con la rete di trasmissione nazionale.

Il PEAR, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2004, descrive ed analizza i consumi di energia elettrica e la situazione del parco elettroproduttivo piemontese, alla luce delle autorizzazioni concesse e dei cantieri avviati, individuando le potenzialità produttive insediabili e le problematiche connesse all’aumento della domanda prevista negli scenari analizzati.

La lettura dei bilanci energetici conferma che la Regione Piemonte, nel corso del 2000, ha importato circa 17.522 MWh dall’estero utilizzando per la copertura del suo deficit di produzione circa 11.160 MWh e trasferendo alle altre regioni 6.392 MWh.

Ne consegue che ogni ulteriore insediamento elettroproduttivo, localizzato sul territorio del Piemonte, rende disponibile una maggiore quantità di energia destinata al trasferimento verso le altre regioni e che l’aumento di questa quantità comporta la necessità, già prospettata nel piano triennale del 2001 del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), di incrementare i collegamenti interregionali “in considerazione della situazione esistente già ai limiti della sicurezza e della nuova generazione che si renderà disponibile in Piemonte e sul lato occidentale della Lombardia”.

Il PEAR valuta, quindi, il rischio di insediare nuovi ulteriori impianti in condizioni di intasamento dei collegamenti con le altre regioni ed esprime perplessità, nelle considerazioni conclusive del capitolo 2.1, anche in sintonia con quanto evidenziato dal GRTN il quale, nell’ambito del comitato di monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni della legge 55/2002, avverte che la nuova immissione di potenza in zone soggette a congestione potrebbe vanificare la disponibilità di nuove centrali, non consentendo la compensazione dello squilibrio tra domanda ed offerta e rendendo di fatto necessaria la costruzione di nuove linee di trasporto, creando degli ulteriori nuovi elementi di pressione che andrebbero a discapito del territorio.

Tale nuova costruzione di elettrodotti, originata dalla irrazionale individuazione dei siti di impianto, oltre ad imporre nuove servitù ed essere elemento di pressione ambientale, comporterebbe un costo maggiore di sistema che andrebbe a gravare sull’utente vincolato.

La proposta in esame risulta essere ulteriormente ridondante, alla luce delle previsioni dei futuri fabbisogni regionali, considerando che, dalla data di approvazione del PEAR ad oggi, sono già stati autorizzati i seguenti impianti:

* Piemonte Energia (Leinì - TO) per 400 MWe,

* E.On. Italia Produzione (Livorno Ferraris - VC) per 800 MWe,

* Roquette (Cassano Spinola - AL) per 48,2 MWe,

* Ecotermica (Saluzzo - CN) per 11,2 MWe,

* Vallelvo Energia (Biella) per 10 MWe,

per una potenza complessiva elettrica totale di 1270 MWe.

Con riferimento alla previsione di potenza installabile valutata dal PEAR in 1600 MWe al 2010, residuerebbe ancora un margine di 330 MWe che tuttavia si ritiene debba essere colmato mediante la realizzazione di impianti di taglia più piccola, quali la centrale da 105 MWe di San Michele Mondovì (CN) che ha ottenuto parere favorevole da parte della Commissione VIA del Ministero dell’ambiente e con la ulteriore crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili o della cogenerazione diffusa che lo stesso PEAR promuove ed incentiva.

Tali previsioni di potenza necessaria da installare sono, peraltro, confermate dallo stesso GRTN nel documento: “Analisi previsionali di cui alla legge 83/2003", aggiornato al marzo 2004 - coevo quindi del PEAR - in cui si prevede un surplus di potenza installata sul territorio piemontese, al 2012, di 70 MWe nello scenario con import attribuito alle regioni interconnesse, tenendo conto dei cantieri aperti e delle centrali autorizzate all’epoca di redazione del medesimo documento.

Deve, inoltre, essere evidenziato che il PEAR, nelle valutazioni conclusive degli indirizzi specifici attinenti alle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MWt, consente, ai fini del rilascio dell’intesa prevista dall’articolo 1, comma 2 della citata legge 55/2002, unicamente l’esame di progetti per i quali la Commissione per le Valutazioni dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio abbia già espresso parere positivo di compatibilità ambientale al momento dell’approvazione del medesimo Piano (febbraio 2004) o siano stati inseriti nell’elenco degli impianti prioritari indicati dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

Inquadramento nella pianificazione territoriale provinciale e comunale.

Il Piano Territoriale della provincia di Alessandria (PTP) colloca il Comune di Morano sul Po nell’"Ambito 3" denominato “La Piana Casalese”. Il PTP indica cartograficamente, sulla carta della compatibilità geo-ambientale, gli ambiti da cui, in relazione al differente grado di criticità del territorio, discendono le diverse possibilità di utilizzo.

Il sito interessato dalla proposta progettuale in oggetto ricade in ambito classificato come “ambito invariante”, che è considerato ambito di massima tutela del territorio, in cui deve essere contenuto l’impatto causato dall’intervento antropico. All’interno di tale ambito l’area in esame è ulteriormente classificata come area terrazzata di pianura (terrazzi inferiori) con soggiacenza inferiore a 5 m.

In tali aree è definito un divieto generico di interventi di qualsiasi tipo che possano compromettere la stabilità delle opere di difesa spondale e/o provocare interruzioni, interramenti e parziali tombinature dei corsi d’acqua esistenti. Inoltre nel sistema insediativo-sottosistema delle attività sono vietati:

* gli interventi di trasformazione del sistema esistente;

* l’apertura di impianti di smaltimento trattamento di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo;

* il deposito di sostanze pericolose;

* gli impianti definiti a rischio sulla base della normativa vigente;

* l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti in area golenale se tale operazione non risulta in accordo con quanto verrà previsto nel Piano Regionale delle Attività Estrattive e nelle Direttive emanate dalla competente Autorità di Bacino.

L’area della futura centrale è classificata dal PRGC vigente di Morano sul Po come “Aree per impianti produttivi esistenti e previsti e relativi spazi per attrezzature di servizio”. In merito alle fasce fluviali del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), il sito della centrale risulta essere all’interno della Fascia C (Fascia di inondazione per piena catastrofica) che, nel caso in oggetto, è separata dalla Fascia B, a monte ed in corrispondenza di parte della zona edificata del Comune di Morano sul Po, da un “limite di progetto”.

In questo caso il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) prevede (art. 8) che il Comune competente possa applicare, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, in tutto o in parte gli articoli di norma relativi alla “Fascia B” in via transitoria fino all’avvenuta realizzazione delle opere programmate. L’art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI prevede che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, i Comuni effettuino una verifica della compatibilità idraulica ed idrogeologica, tenendo conto ed approfondendo il rischio idraulico previsto.

Le norme tecniche per la Fascia C richiamano, in ogni caso, le competenze e le responsabilità relative alla predisposizione dei piani di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile).

Il Comune di Morano Po ha predisposto una Variante Strutturale 2003 al PRGC di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, in base alla Circolare del presidente della Giunta regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e relativa Nota tecnica esplicativa del 1999.

Secondo tale Variante l’area di progetto risulta appartenere ad una zona di dissesto a pericolosità media o moderata Em e, in quanto edificata, alla classe di pericolosità urbanistica IIIb, con le seguenti specifiche:

“Classe IIIb

Porzioni di territorio prevalentemente edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico e delle infrastrutture esistenti. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

Spetterà all’Amministrazione comunale stabilire se opere esistenti e gli interventi realizzati siano in grado di mitigare il rischio (si vedano le Note esplicative della circolare 7/LAP).

Per le aree in Classe IIIb, in particolare l’area del concentrico di Morano, oltre che a interventi locali di manutenzione e di minimizzazione della pericolosità, l’edificazione è subordinata alla realizzazione e completamento dei seguenti interventi (...):

* Costruzione di nuovo argine a difesa dell’abitato di Morano sul Po; l’intervento prevede la realizzazione di un argine ex-novo a partire dal margine meridionale dell’abitato di Morano sul Po e, attraverso i terreni agricoli che bordano il limite meridionale della S.S. Casale-Torino, si dirige verso Trino, arrestandosi all’intersezione con i rilevati dello svincolo tra la predetta Statale e la superstrada Vercelli-Asti.

* Lavori urgenti per la costruzione del rilevato arginale sinistro tra Palazzolo e Trino Vercellese;

* Lavori urgenti per l’esecuzione di nuove arginature e ringrosso di parti esistenti in località Cascina Pobietto e Morano sul Po;

* Lavori per il ripristino della sezione di deflusso della Roggia Stura nei Comuni di Casale (Terranova), Villanova, Balzola, Morano e Trino V.se; per quanto attiene a tale progetto si considerano indispensabili al fine del superamento del vincolo di inedificabilità quei lavori che, una volta completati, risultino apportare un’effettiva mitigazione del rischio e della pericolosità su tutto il territorio di Morano sul Po).

A seguito della realizzazione delle opere saranno possibili:

1. Nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti, opere di tipo pertinenziale e impianti tecnologici purchè edificati a quote di sicurezza a quote almeno pari al livello di massima piena del 2000 (Cfr. Allegati 1 e 2) e previa verifica della manutenzione ordinaria o straordinaria dei sistemi arginali locali, della efficienza e manutenzione della rete idrografica locale e/o altri interventi di minimizzazione della pericolosità da individuare a livello di progetto esecutivo.

2. Per le sole opere pertinenziali e strutture per impianti tecnologici, ove la morfologia dei terreni non consenta sopraelevazioni, al fine di evitare l’allagamento di tali opere e conseguenti possibili inquinamenti, le soluzioni alternative dovranno nel limite del possibile valutare tutte le misure necessarie di difesa attiva e passiva (dossi per le rampe di accesso, portoni a barriera stagna, muri perimetrali stagni, vasca di raccolta con impianto sollevamento acque automatico e di emergenza,....).

3. Le nuove sistemazioni esterne o rifacimenti relativi alle recinzioni di proprietà ad uso residenziale, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, devono essere formate con siepi vive di altezza non superiore a 2 metri con interposta eventuale rete metallica plastificata oppure con cancellata a giorno aventi zoccolatura fuori terra minore o uguale a 20 cm., comunque provviste di idonei scoli per le acque.

4. In queste aree è comunque vietata la realizzazione di seminterrati o interrati nonché lo stoccaggio, definitivo o provvisorio, le discariche di ogni tipo di rifiuti.

Per quanto attiene all’edificabilità delle aree artigianali in Classe IIIb poste lungo la S.S. Morano-Popolo l’edificabilità è condizionata inoltre al seguente intervento:

* Lavori urgenti per il ringrosso e rialzo arginale da Morano sul Po a Casale Monferrato.

Per l’area di Frazione Due Sture l’edificazione è subordinata al riordino e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della Roggia Stura nei tratti posti a monte dell’abitato e alla realizzazione dei seguenti interventi:

* Costruzione di nuovo argine difesa dell’abitato di Morano sul Po; l’intervento prevede la realizzazione di un argine ex-novo a partire dal margine meridionale dell’abitato di Morano sul Po e, attraverso i terreni agricoli che bordano il limite meridionale della S.S. Casale-Torino, si dirige verso Trino, arrestandosi all’intersezione con i rilevati dello svincolo tra la predetta Statale e la superstrada Vercelli-Asti.

* Lavori urgenti per la costruzione del rilevato arginale sinistro tra Palazzolo e Trino Vercellese;

* Lavori urgenti per l’esecuzione di nuove arginature e ringrosso di parti esistenti in località Cascina Pobietto e Morano sul Po.

Rispetto alla rete irrigua e dei canali artificiali o naturali in genere e, in particolare, per la Roggia Cornasso, il Canale Magrelli, nelle zone inedificate la fascia di rispetto e inedificabilità assoluta è pari a 10 metri."

Il quadro del dissesto rappresentato negli Allegati 1-9 della Variante Strutturale 2003 del Comune di Morano è stato oggetto di verifica da parte dei competenti organi regionali (Gruppo Interdisciplinare Area di Alessandria di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 31-3749) per l’adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, ai sensi della D.G.R. 15.6.2002 n. 45-6656 “Indirizzi per l’attuazione del P.A.I. nel settore urbanistico” e D.G.R. 18.3.2003 n. 1-8753 “Nuove disposizioni per l’attuazione del Piano per l’assetto idrogeologico a seguito della modifica dell’art. 6 della deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po”.

Il Gruppo Interdisciplinare Area di Alessandria ha ritenuto in data 11 giugno 2003 che il quadro del dissesto, rappresentato negli elaborati prodotti dal Comune di Morano Po, possa essere considerato idoneo, con opportune modifiche, ad aggiornare ed integrare quanto riportato nell’allegato 4 “Delimitazioni delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:5.000" dell’elaborato 2 ”Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici" del PAI.

Il progetto preliminare della Variante strutturale è stato successivamente adottato dal Comune.

In conclusione, si ritiene che l’intervento proposto, sebbene ai sensi del D.L. 18.2.2003 l’autorizzazione unica del Ministero delle attività produttive costituisca Variante al P.R.G.C., debba comunque rispettare le prescrizioni previste nella Circolare P.G.R. n. 7/LAP 8 maggio 1996, nota tecnica esplicativa per la Classe IIIb, fatte proprie dal Comune con l’adozione del P.R.G.C. di Variante. L’area della centrale è classificata, come precedentemente accennato, in Classe IIIb per la quale nuove edificazioni e ampliamenti saranno autorizzati quando l’Amministrazione comunale riterrà raggiunta la messa in sicurezza delle aree in esame attraverso gli interventi di sistemazione realizzati. Occorrerà pertanto prevedere il rispetto delle procedure dell’art. 7.6 della citata nota tecnica esplicativa della Circolare P.G.R. 8.5.96 n. 7/LAP nella quale è previsto:

“Spetterà all’Amministrazione Comunale, come di seguito dettagliato, stabilire se le opere esistenti siano in grado di mitigare il rischio senza richiedere ulteriori interventi.

Tali valutazioni, relative alla mitigazione del rischio, dovranno essere sviluppate nell’ambito dell’indagine di piano, o successivamente, sulla scorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da un geologo e da professionisti competenti, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale.

Sia per le opere di difesa esistenti, che per quelle di futura realizzazione, è quindi necessario che le decisioni dell’Ufficio Tecnico Comunale, e dell’Amministrazione, siano supportate da documentazione tecnica specifica, che definisca la valenza tecnico-urbanistica di dette opere ed il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che risulterà necessario al loro mantenimento.

La valutazione dell’avvenuta mitigazione del rischio ad opera degli interventi realizzati dovrà riguardare l’intera area classificata in Classe IIIb e non potrà quindi, in ogni caso, essere condotta alla scala del singolo lotto edificatorio o delegato dall’Amministrazione Comunale a professionisti incaricati in fase attuativa di progetto (Vedi punto 7.10 Nota T.E.).

Tali valutazioni dovranno inoltre tenere in considerazione e risultare in sintonia con quanto previsto nell’attuazione della Legge 267/98 e s.m.i.".

Pertanto nelle aree comprese in Classe IIIb, fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, l’attuazione degli interventi riguardanti nuove costruzioni potrà essere avviata solo quando l’Amministrazione Comunale o altri Enti competenti avranno completato l’iter degli interventi necessari alla messa in sicurezza di dette aree e l’Amministrazione Comunale abbia verificato che le opere per la mitigazione del rischio abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio stesso ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Si evidenzia, infine, come i piani e programmi e le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, devono essere assoggettati a valutazione ambientale secondo i disposti dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS).

Criticità ambientali del territorio interessato direttamente ed indirettamente dal progetto proposto, già evidenziate nel precedente parere, espresso con d.g.r. n. 51-10809 del 27 ottobre 2003.

1. Area ad alto rischio ambientale per contaminazione da amianto.

Gran parte della zona interessata direttamente ed indirettamente dal progetto proposto ricade nell’area di Casale Monferrato dichiarata critica per elevata concentrazione di attività industriale, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’industria, del commercio e dell’artigianato; la grave compromissione sotto il profilo ambientale ha comportato l’inserimento di tale area tra gli interventi di interesse nazionale di cui alla legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e la perimetrazione da parte del Ministro dell’Ambiente con decreto del 10 gennaio 2000.

Ad integrazione di quanto espresso nella precedente deliberazione della Giunta regionale n. 51-10809 del 27 ottobre 2003, in merito alle evidenze degli studi epidemiologici condotti ed al piano di caratterizzazione, approvato in sede di Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 4 giugno 2003, si evidenzia quanto segue.

È attualmente in fase di registrazione il decreto interministeriale di approvazione del progetto di bonifica dell’area che comporterà per i prossimi anni un rilevante aumento dei cantieri di bonifica dell’amianto in grado, potenzialmente, di causare un peggioramento della qualità dell’aria; in merito, è stato infatti previsto uno stringente programma di monitoraggio delle fibre di amianto aereodisperse.

La situazione di grave compromissione ambientale dell’intera zona, nonché l’impatto dei previsti interventi di bonifica, implicano la necessità di considerare attentamente l’opportunità di realizzare un’opera che per sua natura può aggravare la pressione antropica sulla componente ambientale aria.

2. Assetto idrogeologico dell’area e rischio idraulico.

Il territorio di Morano Po, posto in sinistra idrografica del fiume Po, tra la confluenza della Dora Baltea (a ovest) e del Sesia (a est), è storicamente soggetto a fenomeni di esondazione fluviale e torrentizia anche violenti.

Nel novembre 1994 ed ancora più evidentemente nell’ottobre 2000, l’intero tratto di Po compreso tra Crescentino (confluenza della Dora Baltea) e Casale Monferrato (confluenza del Sesia) è stato interessato da processi di esondazione in sinistra idrografica, cui ha contribuito anche il reticolo idrografico secondario (rogge, canali).

I danni principali, registrati nel corso dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000 nel territorio comunale di Morano Po, non sono tanto da ascriversi all’esondazione diretta del fiume Po, bensì all’azione delle acque di esondazione ad alta energia provenienti da ovest (dai territori di Trino Vercellese e Crescentino), che hanno mandato in crisi i corsi d’acqua secondari, nonché alla risalita sul piano campagna delle acque di falda, alimentate direttamente dalle piene del Po e veicolate in direzione W-E dal reticolato di rogge e canali irrigui della piana vercellese-alessandrina.

Anche il sito della centrale, posto a N-E dell’abitato, si colloca in area coinvolta dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dell’ottobre 2000; in particolare, durante l’evento alluvionale del 2000, la zona in oggetto risulta completamente allagata, con battenti, nel settore occidentale del sito, sino a 1,2 m di altezza (dati interni di Arpa Piemonte - Prevenzione del rischio geologico della Provincia di Alessandria, provenienti da rilievi diretti in corso di evento e da successivi esami di terreno ed aerofotogrammetrici).

Le evidenti criticità idrauliche manifestatesi in questo settore della pianura piemontese nel corso dell’evento dell’ottobre 2000 hanno reso necessaria la predisposizione, da parte dell’Autorità di bacino del Fiume Po (AdB Po), del “Piano Stralcio di Integrazione al PAI - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia - Nodo idraulico di Casale Monferrato”, approvato con DPCM il 30 giugno 2003.

Nella deliberazione di adozione del Comitato Istituzionale n. 2 del 25 febbraio 2003 è indicato (art. 6) che il Piano “è attuato attraverso appositi Programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 ss. della legge 18 maggio 1989, n. 183. I Programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui alla Variante medesima. Al fine di coordinare la progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e quelli di adeguamento delle infrastrutture interferenti, il Segretario Generale dell’Autorità di bacino istituisce un Comitato per il coordinamento degli interventi del nodo critico di Casale Monferrato, di cui fanno parte, oltre alla stessa Autorità di bacino del fiume Po, l’AIPO, la Regione Piemonte, le Province territorialmente interessate e tutti gli ulteriori soggetti proprietari delle infrastrutture interferenti o delegati alla progettazione e realizzazione degli interventi strutturali di sistemazione idraulica del nodo. Con l’atto istitutivo del Comitato sono definite le attività di coordinamento di competenza del Comitato medesimo e le modalità relative al loro svolgimento”

Nell’art. 3 del Piano è previsto che: “con riguardo ai territori perimetrati come ‘aree di laminazione’ ..., l’Autorità di bacino del fiume Po è tenuta a svolgere uno studio di fattibilità degli interventi di sistemazione idraulica, il quale, in particolare, definisca nel dettaglio progettuale la fattibilità delle nuove aree di laminazione”.

Relativamente all’area di laminazione B prevista nel territorio di Morano Po, a monte dell’abitato e del sito della centrale, il Piano evidenzia che “sebbene destinata principalmente allo scarico delle portate eccedenti del reticolo minore, può svolgere una funzione efficace per la laminazione controllata delle piene di Po migliorando le condizioni di sicurezza idraulica per gli abitati di Morano e Casale Monferrato”.

Come confermato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, in sede di conferenza di servizi indetta nell’ambito dell’istruttoria tecnica regionale, i necessari approfondimenti per definire nel dettaglio la fattibilità delle nuove aree di laminazione previste sono tuttora in corso.

Il reticolo idrografico minore ed in particolare la Roggia Stura risultano anch’essi oggetto di uno studio in fase di valutazione da parte dell’Autorità di Bacino nell’ambito degli approfondimenti citati.

Nei “Chiarimenti” dell’ottobre 2004, il proponente fornisce un elenco (Tabella 1.2a) “Verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati sul Fiume Po e sulla Roggia Stura nel Comune di Morano. Fonte AIPO”. Gli interventi elencati risultano tutti ultimati, tranne uno “Lavori di completamento argini in sponda idrografica sinistra del fiume Po in Comune di Morano Po a monte dell’abitato”. La Figura 1.2 “Ubicazione degli interventi di messa in sicurezza”, allegata ai medesimi chiarimenti, presenta almeno tre interventi finalizzati alla corretta funzionalità della vasca di laminazione B non contemplati nell’elenco di cui alla citata Tabella 1.2a e che, tra l’altro, risultano non completi, ma in corso:

* adeguamento della capacità di portata della Roggia Stura a monte dello scolmatore;

* manufatto di regolazione e controllo delle portate defluenti nella Roggia Stura;

* adeguamento scolmatore Roggia Stura alla portata di piena.

Anche il non completamento, dichiarato dallo stesso proponente, degli argini in sponda idrografica sinistra del Fiume Po non può garantire l’efficienza dell’area B finalizzata alla riduzione del rischio idraulico.

Si è evidenziato, precedentemente, come il reticolo idrografico minore contribuisca a rendere critico il quadro idraulico dell’area.

Gli studi di fattibilità attualmente in corso da parte dell’Autorità di Bacino nell’ambito dei quali, come dichiarato dalla stessa Autorità, verranno analizzati anche i possibili interventi di sistemazione idraulica del reticolo scolante di pianura nel tratto interessato ed il fatto che alcuni interventi previsti per l’attivazione della vasca di laminazione B siano in corso e non ultimati, non forniscono garanzie circa l’avvenuta riduzione del rischio idraulico ascrivibile all’importante contributo del reticolo minore.

La deliberazione di adozione del Piano Stralcio di Integrazione al PAI prevede (art. 5) che “I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Integrazione al PAI, procedono ad una valutazione alla scala locale, in relazione agli usi in atto, delle effettive condizioni di rischio dei manufatti, degli edifici e delle infrastrutture ubicati nelle Fasce fluviali, anche sulla base di una prima ricognizione effettuata sulla Cartografia di Piano, e individuano adeguate misure non strutturali di mitigazione, ivi comprese quelle di cui all’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.”.

Come richiamato nel precedente Inquadramento nella pianificazione territoriale provinciale e comunale, il Comune di Morano Po ha predisposto una Variante Strutturale 2003 al PRGC di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI.

L’Allegato 9 alla Variante Strutturale contiene un cronoprogramma degli interventi di riassetto per l’eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità nelle aree di classe IIIb.

Con nota del 5.10.2004, indirizzata alla Società proponente e allegata agli elaborati presentati, il Sindaco di Morano Po dichiara che tutti gli interventi previsti nel cronoprogramma risultano realizzati e che quindi “...è stato raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree realizzate; si riscontra quindi la non sussistenza del vincolo imposto per la classe IIIb ...e la possibilità a procedere all’edificazione di nuovi impianti.”

L’ARPA Piemonte evidenzia a tal proposito che, nonostante il reticolo idrografico minore contribuisca a rendere critico il quadro idraulico dell’area, nell’elenco degli interventi previsti dal cronoprogramma non sono contemplati interventi finalizzati alla funzionalità delle area di laminazione B e più in generale, se si escludono i “lavori per il ripristino della sezione di deflusso della roggia Stura nei comuni di Casale (Terranova), Villanova, Balzola, Morano e Trino”, alla sistemazione del reticolo minore.

A fronte di un quadro così articolato e non completamente definito si ritiene che allo stato attuale la valutazione del rischio idraulico residuo risulti, per l’area in esame, alquanto complessa.

Il proponente negli elaborati integrativi di luglio 2004, tenendo conto di un quadro degli interventi che nel frattempo è ancora mutato, ha analizzato, mediante l’impiego di modelli idraulici, le condizioni di rischio per l’area. Le considerazioni finali sono tuttavia di tipo qualitativo: “Allo stato attuale di realizzazione delle opere di difesa idraulica il livello di rischio connesso all’esondazione del fiume Po e della rete idrografica minore risulta quindi per l’area in esame notevolmente ridotto rispetto a quello relativo all’asseto idraulico del territorio durante l’alluvione del 2000 e sarà reso minimo con l’ultimazione degli interventi previsti.”

È importante evidenziare che allo stato attuale, ma anche ad interventi ultimati (l’area risulterebbe comunque inclusa nella fascia fluviale C del Po e può essere interessata dall’attività del reticolo idrografico minore) la centrale, così come ubicata, non può considerarsi esente da un eventuale coinvolgimento, nel corso di un evento alluvionale di una certa portata, nei processi connessi all’attività fluvio-torrentizia.

Affinché, in caso di evento, la sua funzionalità non venga meno ed essa non costituisca pericolo per i lavoratori e per gli abitanti di Morano e fonte di inquinamento per le acque di esondazione e di falda, la sua realizzazione richiederebbe un’apposita opera di difesa che il proponente individua nella sopraelevazione di 70 cm di una parte dell’impianto. In tal modo, sostiene il Proponente negli elaborati integrativi di luglio 2004, “anche nell’ipotesi in cui si verificasse un evento alluvionale eccezionale i battenti d’acqua registrati nell’area di progetto durante l’evento alluvionale del 2000 (mediamente pari a 60 cm) non saranno più raggiunti”.

Tuttavia nel settore più occidentale dell’area, nel corso dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000 si sono registrati battenti d’acqua che localmente hanno raggiunto anche 1,2 m di altezza.

L’allegato 2 della Variante strutturale 2003 “Carta dei dissesti e degli effetti indotti dal campo di inondazione dell’alluvione del 15-18 ottobre 2000 nell’ambito delle zone urbanizzate”, consegnato al Gruppo Interdisciplinare regionale per la procedura di compatibilità al PAI, include un rilievo di terreno in corso d’evento in cui sono riportate alcune centinaia di punti di misura dei battenti idraulici ed alcune indicazioni sulle direzioni di deflusso delle acque di piena; dal rilievo si evince che nel sito in esame si sono raggiunti battenti anche superiori a 1,2 m di altezza e che le acque, provenienti da N-O, defluivano verso S-E incontrando nel settore adiacente all’attuale cementificio (confine occidentale dello stesso) una zona particolarmente depressa che nel corso dell’evento ha fatto registrare battenti fino a 1,8 - 2 m di altezza.

Non si ritiene pertanto opportuna la collocazione della Centrale con l’intervento di sopraelevazione proposto all’interno del contesto urbanizzato di Morano, immediatamente ad est, secondo la direzione dei deflussi, della zona depressa sopra citata, che in caso di evento, potrebbe costituire un ostacolo al deflusso delle acque di piena. La presenza di dette opere potrebbe, infatti, comportare un locale, anche solo temporaneo, aumento dei livelli idrici nei settori appena a monte, tutti abitati, aggiungendo in tal senso un ulteriore elemento negativo alle già compromesse condizioni idrauliche circostanti.

Si sottolinea che relativamente a tale scenario, già prefigurato nella deliberazione di espressione del parere regionale, d.g.r n. 51-10809 del 27 ottobre 2003, il proponente non ha presentato alcuno studio integrativo, ancorché richiesto esplicitamente dal Ministero dell’Ambiente, sugli effetti che si determinerebbero sulle aree adiacenti con l’intervento di sopraelevazione proposto.

Inoltre si evidenzia come, valutando gli interventi ammessi nei terreni classificati in classe IIIb, l’allegato 9 alla Variante strutturale 2003 si esprima, anche per le semplici recinzioni di proprietà, in questi termini: “le sistemazioni esterne relative alle recinzioni di proprietà, sia sul fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, non dovranno in alcun modo interferire con il normale deflusso delle acque di piena, pertanto dovranno essere di tipo discontinuo con zoccolatura provvista di idonei scoli per l’acqua”.

In conclusione, confermando quanto già espresso nel parere reso precedentemente, è importante sottolineare che se gli interventi di difesa idraulica previsti dagli strumenti di pianificazione ai diversi livelli possono contribuire a ridurre il rischio idraulico intervenendo, in occasione di eventi alluvionali, sulla probabilità di accadimento dei fenomeni di esondazione, l’inserimento di un’opera di tale importanza all’interno dell’abitato contribuirebbe ad aumentare il medesimo rischio poiché verrebbe incrementato il valore dei beni potenzialmente esposti nonché i possibili effetti dell’evento alluvionale stesso.

3. Stato della qualità dell’aria.

Come già evidenziato nel parere precedentemente espresso, i criteri generali di carattere energetico contenuti nell’Accordo nazionale raggiunto in Conferenza Unificata del 5 settembre 2002 tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica e nella deliberazione della Giunta regionale n. 23-5028 del 7 gennaio 2002 “Indirizzi per l’istruttoria delle istanze relative alla realizzazione di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici” stabiliscono che, nell’ambito della valutazione, deve essere verificata e considerata l’esistenza di eventuali aree critiche individuate dal Piano regionale della qualità dell’aria; in tali ambiti è consentito l’insediamento di nuovi impianti termoelettrici, a condizione che gli stessi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per il contenimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente.

Il Comune in cui si intende realizzare la Centrale è stato assegnato alla Zona 1, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, dalla d.g.r. 11 novembre 2002 n. 14-7623, sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell’aria stabiliti dal d.m. 2 aprile 2002 n. 60 ed approvata con d.g.r. n. 109-6941 del 5 agosto 2002.

La Zona 1 comprende i Comuni per i quali la valutazione della qualità dell’aria relativa all’anno 2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori ai limiti per la protezione della salute umana aumentati del margine di tolleranza previsto. A tale zona sono stati assegnati anche i Comuni di Casale Monferrato, Trino Vercellese, Coniolo confinanti con il territorio di Morano Po.

Il Comune di Villanova Monferrato, confinante con il comune sede dell’impianto proposto, è stato assegnato alla Zona 3P che comprende i Comuni per i quali si stima il rispetto dei limiti ma con valori prossimi al limite per più di un inquinante e quindi in condizioni di rischio di possibili superamenti. A tale zona appartiene anche il Comune di San Giorgio Monferrato il cui territorio è potenzialmente interessato dalle ricadute degli inquinanti emessi dalla Centrale in progetto.

Tale zonizzazione è stata riconfermata con deliberazione della Giunta regionale n. 19-12878, in data 28 giugno 2004, recante: “Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351".

In base ai criteri stabiliti dal Piano Regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria, all’interno delle zone sopra individuate devono essere previste azioni per il miglioramento della qualità dell’aria e devono essere definiti interventi operativi volti al contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, alla riduzione del rischio di superamento dei limiti e dell’entità dei superamenti medesimi.

Per quanto riguarda il biossido di azoto - inquinante più critico in relazione all’impatto della centrale - i valori rilevati negli ultimi anni (2000-2004) nella stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di Casale Monferrato, confrontati con i limiti previsti dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60, mostrano valori della media annua prossimi o superiori al limite di 40 µg/m³ e superamenti del limite orario di protezione della salute (200 µg/m³). Al fine del confronto con i limiti citati, non possono essere ritenute significative campagne di monitoraggio effettuate per brevi periodi, in quanto il limite di 40 µg/m³ si riferisce alla media su base annua, mentre il limite di protezione della salute, pur essendo un limite orario, non può essere superato più di 18 volte in un anno e solitamente i superamenti si concentrano in particolari periodi dell’anno.

Ulteriori criticità legate all’eventuale attivazione della centrale proposta.

Impatto atmosferico

Il progetto proposto, così come modificato dalle integrazioni, contiene un impegno da parte del Proponente ad ottenere garanzie dai fornitori per il contenimento degli ossidi di azoto al di sotto dei 30 mg/Nm³ per gli NOx (espressi come NO2, calcolati sul gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15 %, a 0 °C e 1013 hPa), valore individuato dal precedente parere regionale come rappresentativo dell’utilizzo della migliore tecnologia disponibile, ma assume, in via cautelativa per gli studi effettuati, valori emissivi di 40 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e 30 mg/Nm³ per il monossido di carbonio.

Il progetto, anche tenendo conto delle integrazioni, non prevede alcun utilizzo dell’energia termica cogenerabile, se non attraverso un generico impegno a rendere tale energia termica disponibile ad eventuali utilizzatori dei quali non vi è neppure un’ipotesi di individuazione; pertanto l’intervento previsto si configura come introduzione di una nuova emissione senza prevedere interventi compensativi di riduzione di altre fonti emissive che potrebbero contribuire ad un miglioramento della qualità dell’aria nell’area vasta.

Le integrazioni presentate forniscono una nuova valutazione delle ricadute dell’inquinante NOx, in particolare in relazione alla simulazione di episodi critici. Sono state considerate 12 giornate, selezionate sulla base delle caratteristiche meteoclimatiche del luogo e in condizioni particolarmente favorevoli a fenomeni di accumulo di inquinanti, utilizzando 8 differenti scenari emissivi (identificati con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H).

Per quanto riguarda la scelta degli scenari emissivi, si ribadisce che non è condivisibile l’ipotesi di considerare, nel quadro emissivo ante operam, la presenza delle emissioni dei forni di cottura del clinker, al fine di dimostrare un bilancio ambientale positivo, in quanto i forni stessi non sono più in funzione dall’anno 2000; pertanto gli scenari A e B, individuati dal Proponente, non possono essere considerati rappresentativi della situazione emissiva dello stabilimento Holcim.

Tali scenari non rappresentano neppure la situazione che si avrebbe nell’ipotesi di ristrutturazione degli impianti del cementificio, al fine di rendere nuovamente operativi i forni per la cottura del clinker, in quanto, in questo caso, i quantitativi di inquinanti emettibili dai forni devono essere fissati nell’ambito autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.Lgs. 372/99, per la quale non risulta che Holcim abbia presentato domanda di autorizzazione entro i termini fissati dalla Provincia di Alessandria (autorità competente) per gli impianti esistenti, che risultano già scaduti.

Gli scenari emissivi D e G, che tengono conto anche del contributo della Centrale ENEL di Leri Cavour, non sono considerabili, in quanto il contributo di questa centrale funzionante è già misurato dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria.

Gli scenari rappresentati dal proponente, che risultano pertanto significativi al fine di valutare gli impatti della centrale sono i seguenti:

* scenario E, che rappresenta il solo contributo emissivo della centrale di Morano;

* scenario H, che rappresenta il contributo emissivo derivante dalla sovrapposizione dei contributi della centrale di Morano, della nuova stazione di macinazione e della costruenda centrale E.ON di Livorno Ferraris (VC); la centrale di Livorno Ferraris, almeno per quanto risulta dalle cartografie allegate, è stata collocata ad una distanza, dalla proposta centrale di Morano Po, maggiore di quella reale, dando adito a dubbi sull’attendibilità dei contributi stimati per questo scenario.

Nello studio i valori di concentrazione massima oraria simulati vengono confrontati con i limiti normativi per la salvaguardia della salute pubblica: si ritiene che non sia corretto il confronto diretto dei limiti con i risultati delle simulazioni, ma il valore simulato deve essere considerato come contributo e conseguentemente deve essere aggiunto ai valori rilevati dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria nell’area di ricaduta o nel corso delle campagne con il mezzo mobile (quale quella realizzata dal proponente stesso) al fine del confronto con i limiti citati.

Esaminando i dati della centralina di Casale Monferrato si evidenziano, nel corso degli ultimi anni, situazioni di superamento del limite di 200 µg/m³ (34 superamenti nel 2000, 17 nel 2001, 9 nel 2002); nel 2003 non vi sono stati superamenti, ma si sono comunque registrati valori sino a 190 µg/m³ di NO2, che, considerando il contributo di 35 µg/m³ stimato dal proponente, comporterebbero il rischio di superamento del limite.

Le simulazioni relative agli episodi critici evidenziano, inoltre, una distribuzione dell’inquinamento in una zona vasta con contributi anche in località non così prossime al sito (ad esempio, per le città di Vercelli ed Alessandria, si registra un contributo sulle concentrazioni massime orarie di circa 2 µg/m³, per la città di Asti un contributo di circa 3,5 µg/m³, per quella di Novara di circa 1 µg/m³).

Non pare verosimile il contributo valutato sul centro collinare di Camino (AL) nello scenario H, scenario che considera la sovrapposizione della centrale E.ON di Livorno Ferraris, che risulta inferiore a quello valutato nel caso dello scenario E, che considera la sola centrale di Morano; nel merito si evidenzia quanto emerso nel corso dell’istruttoria regionale, inerente l’espressione del parere ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986 sulla centrale E.ON, che individuava tale Comune tra quelli maggiormente esposti alle ricadute della centrale E.ON medesima.

Per quanto riguarda la valutazione del contributo sulla media annuale, il proponente ha sostanzialmente confermato i dati ricavati con il modello climatologico ISC3, utilizzato senza rispettare le indicazioni delle Linee guida APAT circa l’input meteorologico; giungendo ad una stima verosimilmente troppo bassa della massima concentrazione media emersa su tutto il dominio di studio, pari a 0,25 µg/m³ di NOx, per lo scenario con la sola centrale.

L’ARPA Piemonte in un proprio studio ha calcolato valori maggiori di un fattore prossimo a 20 dei massimi di concentrazione, utilizzando un codice gaussiano analogo e utilizzando dati disponibili nello stesso sito utilizzato dal proponente (Vercelli), rispettando però le indicazioni APAT circa l’input meteorologico. I valori stimati risultano nettamente superiori nonostante l’ARPA abbia utilizzato un rateo di trasformazione di NO in NO2 inferiore.

Sono pertanto riconfermate le considerazioni espresse nel precedente parere circa il contributo della ricaduta delle emissioni della centrale sulla città di Casale Monferrato e sui centri collinari vicini, che evidenziavano un rischio di superamento del valore limite annuale per la protezione della salute umana, di cui al D.M. 60/2002.

Per quanto riguarda le polveri lo studio è stato integrato con simulazioni sui parametri PTS e PM10. L’uso nella simulazione del parametro PTS si giustifica con la presenza di polveri emesse dai camini della stazione di macinazione che producono emissioni di polveri con un diametro grossolano.

Riguardo al particolato sottile le simulazioni sulla dispersione nel territorio si riferiscono solo alla produzione di particolato di origine primaria utilizzando come fattore di emissione dati di letteratura internazionale attendibili, che forniscono per impianti termoelettrici alimentati a gas naturale di questa taglia valori conservativi di concentrazione di PM10 al camino pari a 2 mg/Nm³.

I contributi valutati nello scenario E (sola centrale di Morano) oscillano per quanto riguarda la concentrazione massime orarie tra 0,3 e 4,6 µg/m³. Le concentrazioni massime su 24 ore, confrontabili con i limiti normativi oscillano tra 0,2 e 0,5 µg/m³, quindi valori tali da non alterare sostanzialmente il quadro di qualità dell’aria attuale.

Tale contributo non può tuttavia essere considerato comprensivo anche di quello secondario, cioè delle particelle organiche ed inorganiche che si condensano in atmosfera dopo un significativo lasso temporale e spaziale, su cui il dibattito a livello internazionale sull’effettiva stima dei ratei emissivi è ancora alquanto incerto.

Impatto acustico

Il sito industriale nel quale è prevista l’installazione della centrale è inserito nel tessuto urbano del Comune di Morano Po, con numerose abitazioni in prossimità del muro che cinge lo stabilimento, pertanto risultano numerosi ricettori individuabili.

Il proponente ha eseguito una simulazione acustica post-operam che tiene conto anche della parziale dismissione delle sorgenti sonore del cementificio esistente e dell’introduzione delle nuove sorgenti. Per tale studio ha eseguito una rivalutazione del rumore residuo tramite una campagna di misura eseguita in assenza della rumorosità dell’attuale stazione di macinazione (disponendo l’arresto delle unità di macinazione).

Tali misure hanno evidenziato che l’eliminazione di una parte delle sorgenti sonore del sito dell’ex cementificio non corrisponde ovunque ad una riduzione dei livelli medi di pressione sonora misurati presso i ricettori limitrofi allo stabilimento, al contrario in alcune postazioni i livelli misurati risultano maggiori dei livelli misurati con l’unità di macinazione in funzione. Pertanto le misure svolte sia nella prima fase di studio che nelle integrazioni devono essere considerate ugualmente rappresentative del clima acustico ante-operam .

La simulazione evidenzia che nel periodo diurno il valore delle immissioni sonore rispetta i limiti posti dalla zonizzazione acustica del comune di Morano sul Po. Nel periodo notturno per tutti gli edifici presenti nell’area limitrofa alla centrale, ad esclusione di E3, il valore delle emissioni sonore è sempre inferiore al limite di zona della classe III.

Per quanto riguarda il rispetto del differenziale nel periodo notturno, esso non verrebbe rispettato all’edificio E3 dove si valuta un differenziale massimo pari a 4,0 dB(A).

Nelle integrazioni presentate non vengono forniti elementi aggiuntivi per la valutazione del rumore nelle fasi di cantiere.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ribadisce quanto espresso dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 51-10809, in data 27 ottobre 2003, confermando come le caratteristiche ambientali del territorio interessato direttamente ed indirettamente dal progetto proposto, inerenti in particolare l’alto rischio ambientale per contaminazione da amianto, le condizioni di rischio idraulico e lo stato della qualità dell’aria, siano preclusive nei confronti della realizzazione di una qualsiasi opera che possa aggravare la pressione esistente.

Tali evidenze si sommano, nel caso in oggetto, alla mancanza dei presupposti di realizzabilità stabiliti dal Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte, approvato dal Consiglio regionale con DCR n. 351-3642 del 3 febbraio 2004, precludendo, fin d’ora, l’eventuale esame del progetto ai fini del rilascio dell’intesa con il Ministero per le Attività Produttive prevista dall’art. 1, c. 2 della legge 55/2002 e s.m.i., e confermano l’impossibilità di esprimere un parere di compatibilità ambientale positivo in merito alla realizzazione e l’esercizio dell’opera proposta.

Tutto ciò premesso, considerata la necessità di integrare il precedente parere di parte regionale ex art. 6 della legge 349/1986, espresso dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 51-10809, in data 27 ottobre 2003, l’Assessore propone alla Giunta Regionale di inviare le considerazioni e le valutazioni sopra espresse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero delle Attività produttive per il seguito di competenza.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore,

visto l’art. 6 della legge 349/1986,

visto il d.p.c.m. 377/1988 e sue modifiche ed integrazioni,

visto il d.p.c.m. 27.12.1988,

visto l’art. 18 della l.r. 40/1998,

viste le leggi nn. 9 e 10 del 10.01.1991,

vista la legge 9.04.2002, n. 55 e s.m.i.;

visto il d.lgs. 16.03.1999, n. 79;

visto l’accordo del 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane;

vista la d.c.r. n. 351-3642 del 3.02.2004;

vista la d.g.r. n. 23-5028 del 7 gennaio 2002,

vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426;

visto il d.m. 10 gennaio 2000;

vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

visto il d.p.c.m. 30 giugno 2003;

vista la circolare PGR 8 maggio 1996, n. 7/LAP;

visto il d.m. 2 aprile 2002, n. 60;

vista la l.r. 7 aprile 2000, n. 43;

vista la d.g.r. n. 14-7623 dell’ 11.11.2002;

vista la d.g.r. n. 19-12878 del 28 giugno 2004;

con votazione espressa nei modi di legge, unanime,

delibera

* di integrare il parere precedentemente espresso dalla Regione, ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986, con deliberazione della Giunta regionale d.g.r n. 51-10809, in data 27 ottobre 2003, relativo al progetto di “Centrale termoelettrica a ciclo combinato” della potenza elettrica di circa 800 MWe, da localizzarsi nel Comune di Morano sul Po (AL), presentato dalla Società Morano Energia S.r.l., Via Balzola 30 - Morano sul Po (AL)", con le considerazioni e valutazioni dettagliatamente espresse in premessa, inerenti la criticità della situazione ambientale e delle caratteristiche del territorio interessato direttamente ed indirettamente dalla realizzazione ed esercizio della centrale proposta, nonché la mancanza dei presupposti di realizzabilità stabiliti dal Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Piemonte;

* di ritenere che le considerazioni e valutazioni dettagliatamente espresse in premessa, ribadiscano la mancanza dei presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’opera in oggetto, nel contesto ambientale individuato, confermando il parere negativo già espresso dalla Regione, ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986, con la citata deliberazione, d.g.r n. 51-10809 del 27 ottobre 2003;

* di dare atto, altresì, che le considerazioni e valutazioni dettagliatamente espresse in premessa, risultino essere preclusive alla stipulazione dell’intesa prevista dall’articolo 1, comma 2 della legge 55/2002, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 1 della legge medesima, alla luce anche di quanto disposto dagli indirizzi specifici del Piano Energetico Ambientale Regionale, relativi alle Centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MWt, laddove, nelle valutazioni conclusive, è stabilito di consentire ai fini del rilascio dell’intesa prevista dall’articolo 1, comma 2 della legge 55/2002, unicamente l’esame da parte della Giunta regionale di progetti per i quali la Commissione per le Valutazioni dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio abbia già espresso parere positivo di compatibilità ambientale al momento dell’approvazione del medesimo Piano Energetico (febbraio 2004) o che siano stati inseriti nell’elenco degli impianti prioritari indicati dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;

* di inviare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero delle Attività Produttive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge 349/1986, dell’art. 5 del d.p.r. 357/1997 e della legge 55/2002, la presente deliberazione che integra la precedente deliberazione della Giunta regionale d.g.r n. 51-10809, in data 27 ottobre 2003, per il prosieguo di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 65 dello Statuto e dell’ art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)